Responsabilità medica d’equipe: nessun nesso causale del secondo operatore (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 174 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa medica da equipe, il giudice contabile deve accertare il nesso causale con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun sanitario, senza configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo. Il principio di affidamento opera nelle fasi in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti: risponde dell’errore o dell’omissione solo colui che ha la direzione dell’intervento o che commette un errore riferibile alla propria specifica competenza. L’onere di vigilanza sull’operato altrui non si trasforma in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari. Ne consegue che, una volta accertata l’estraneità del sanitario alle fasi in cui si è prodotto il ritardo contestato, la domanda di rivalsa nei suoi confronti va rigettata.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio tre sanitari per un danno erariale indiretto da errore medico. L’ARNAS aveva risarcito una paziente per le conseguenze dell’intervento di interruzione volontaria di gravidanza del 26.09.2014, conclusosi con l’asportazione dell’utero. Il risarcimento complessivo è stato di euro 35.405,75.

La contestazione si incentrava su un presunto ritardo di circa cinque ore tra il manifestarsi delle complicanze post operatorie e l’intervento demolitivo. Il P.M. ha ripartito il danno all’80% a carico del ginecologo esecutore dell’isterosuzione e al 10% ciascuno a carico di due dirigenti medici. La posizione del primo convenuto è stata definita con rito abbreviato; una convenuta ha integralmente ripianato la quota contestata. Il giudizio con rito ordinario è rimasto limitato alla posizione del sanitario che ha partecipato come operatore alla laparoscopia e alla laparotomia.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricorda anzitutto che la sentenza civile di condanna e il pagamento al terzo costituiscono solo i presupposti dell’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.P.R. 3/1953, applicabile al personale delle aziende sanitarie per effetto dell’art. 28 del d.P.R. 761/1979. Sui fatti già esaminati dal giudice civile il giudice contabile compie un accertamento autonomo.

Nella specie il nucleo della contestazione riguarda il ritardo con cui si è intervenuti chirurgicamente per risolvere le complicanze. Secondo l’attore una gestione più tempestiva avrebbe consentito un intervento riparativo, evitando l’isterectomia.

Il Collegio applica il principio di diritto enunciato dalla Cass. pen. n. 49774/2019: in caso di intervento in equipe il nesso causale va accertato con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non essendo configurabile una responsabilità di gruppo. Nelle fasi in cui i ruoli sono distinti opera il principio di affidamento, con la conseguenza che risponde solo chi dirige l’intervento o erra nella propria specifica competenza.

Dagli atti risulta che, convertito il ricovero in regime ordinario, la gestione clinica è stata assunta dal medico di guardia subentrato, che ha disposto gli esami e firmato il consenso informato. Il convenuto è intervenuto solo come primo operatore nel tempo laparoscopico e come secondo operatore in quello laparotomico, senza alcuna evidenza documentale di un suo precedente coinvolgimento nella gestione del caso.

Le relazioni peritali in atti escludono che l’operato successivo del sanitario sia stato connotato da colpa grave: una volta determinatosi il ritardo, l’isterectomia era inevitabile. La Corte esclude altresì che la responsabilità possa desumersi dalla contestazione relativa a un altro giudizio contabile, definito con rigetto per mancanza dell’elemento soggettivo, trattandosi di caso non sovrapponibile. La domanda attorea nei confronti del convenuto va quindi rigettata, con spese a carico dell’Azienda sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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