Il pagamento ridotto del 25% rende improcedibile il ricorso (TAR Lazio n. 4595 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azienda fornitrice di dispositivi medici che versi entro il termine di trenta giorni la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, estingue integralmente l’obbligazione e resta preclusa da ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il pagamento, ancorché non confermato dal provvedimento regionale di accertamento di cui al terzo periodo della medesima disposizione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e la conseguente improcedibilità del ricorso. La mancata comunicazione alla segreteria del TAR Lazio del provvedimento di accertamento regionale non impedisce la declaratoria di improcedibilità, potendo la carenza di interesse desumersi dalla stessa dichiarazione dell’azienda ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava davanti al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 2019 e il decreto della Regione Marche n. 52 del 2022 che individuava gli importi dovuti a titolo di ripiano.

In pendenza del giudizio, interveniva l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, che consentiva alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di ripiano versando, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente, con memoria del 15 gennaio 2026, aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento della quota del 25% degli importi richiesti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Secondo la disciplina dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, l’integrale versamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La norma prevede che le regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il Tribunale ha tuttavia osservato che, ai sensi della medesima disposizione, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione da parte della Regione del provvedimento di accertamento del pagamento. Nel caso di specie, la Regione interessata non aveva dato conferma dell’avvenuto versamento.

Tale circostanza non ha impedito al Collegio di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione dell’azienda ricorrente di aver effettuato il pagamento, infatti, è stata ritenuta comunque idonea a far desumere la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione sul merito della controversia. La norma primaria, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale in caso di versamento, priva di utilità la prosecuzione del giudizio.

La Corte ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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