Termine di ricorso e verifica di anomalia (TAR Sicilia n. 1449 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione, previsto dall’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., decorre dalla piena conoscenza degli atti lesivi e non dalla loro mera pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, in ossequio al diritto a un ricorso effettivo di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Ai fini della qualificazione, le certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati da enti aderenti agli accordi internazionali MLA/EA e MLA/IAF sono tra loro equivalenti. I motivi di ricorso devono essere specifici ed esposti nel corpo del gravame, non potendo essere definiti per relationem mediante rinvio ad altri documenti, a pena di inammissibilità.
Il Fatto
Un consorzio autostradale avviava una procedura a evidenza pubblica per lavori di implementazione di automatismi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La graduatoria vedeva prima la società aggiudicataria e seconda la ricorrente, che impugnava l’aggiudicazione insieme alla verifica di anomalia e alla valutazione dell’offerta tecnica.
La ricorrente lamentava il difetto di istruttoria della commissione, l’inidoneità delle certificazioni di qualità di provenienza extra UE, l’incongruenza del loro ambito settoriale e il carattere sopravvenuto di un preventivo di fornitore. La controinteressata eccepiva l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per genericità dei motivi; l’amministrazione eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio. Dopo la stipula del contratto, la ricorrente proponeva domanda risarcitoria in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione d’irricevibilità. L’art. 120, comma 2, cod. proc. amm. sembrerebbe porre un’alternativa tra la comunicazione dell’aggiudicazione e la pubblicazione sulla piattaforma, ma il diritto unionale impone di ancorare il dies a quo alla data di conoscenza effettiva o potenziale della violazione. Poiché la ricorrente ha documentato di aver conosciuto gli atti solo con l’accesso del 23 dicembre 2025 e la controinteressata non ha provato la piena conoscibilità anteriore, il gravame è ricevibile.
Nel merito, il Collegio dichiara inammissibili per difetto di specificità le censure sui rilievi del RUP e sulla incompatibilità della proposta tecnica rispetto agli impianti esistenti. Tali profili restano confinati nella parte in fatto o nell’epigrafe e la loro integrazione per relationem mediante relazione tecnica di parte è contraria al principio di autosufficienza del ricorso.
Superata l’eccezione sul sindacato tecnico-discrezionale, il Tribunale ritiene infondate le censure sulle certificazioni. L’art. 100, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 36/2023 e l’Allegato II.12 ammettono l’equivalenza tra certificazioni emesse da organismi accreditati presso enti aderenti agli accordi MLA/EA e MLA/IAF. La ricorrente non ha provato la mancata adesione degli enti coinvolti, risultando anzi dagli stessi documenti prodotti l’adesione al sistema IAF. Parimenti infondate le censure sulla validità temporale e sull’ambito settoriale delle certificazioni, che attengono alla componente gestionale e organizzativa dell’impresa.
Quanto alla verifica di anomalia, la valutazione è globale e sintetica, espressione di un potere tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. È ammessa la presentazione di giustificazioni sopravvenute, inclusi nuovi preventivi di fornitori posteriori al termine di presentazione, purché resti ferma l’entità dell’offerta. Fondata l’eccezione sull’offerta tecnica quanto alle voci mancanti. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato; la domanda risarcitoria connessa è respinta. Spese compensate.
Nota della Redazione
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