Decadenza per dichiarazione mendace: rileva solo la falsità causalmente incidente sul beneficio (TAR Lazio n. 4592 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dai benefici conseguenti a dichiarazioni sostitutive non veritiere, prevista dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, opera solo quando la falsità abbia inciso causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull’adozione del provvedimento attributivo del beneficio. La dichiarazione mendace perde efficacia escludente quando il requisito sostanziale, pur non correttamente attestato, risulti comunque posseduto dal dichiarante al momento della domanda. Il certificato di equipollenza di un titolo di studio conseguito all’estero costituisce dichiarazione di scienza che accerta un fatto preesistente, e la sua acquisizione posteriore al provvedimento non configura integrazione postuma del requisito, ma ammissibile acquisizione della prova legale.
Il Fatto
Un giovane, vincitore del concorso per il reclutamento di volontari in ferma iniziale nell’Esercito Italiano, veniva dichiarato decaduto dalla ferma con effetto retrodatato per aver dichiarato, in sede di domanda, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, risultato invece inesistente. L’interessato aveva in realtà conseguito all’estero un titolo di studio superiore, del quale era stata prodotta traduzione giurata, e che — secondo l’ordinamento britannico — inglobava il titolo corrispondente alla scuola media inferiore italiana. Avviato il procedimento di decadenza, il militare forniva chiarimenti tramite il padre, ma l’Amministrazione riteneva le memorie irrilevanti in quanto provenienti da soggetto estraneo al procedimento, e adottava il provvedimento espulsivo. Solo successivamente l’Ufficio Scolastico Regionale rilasciava la certificazione di equipollenza del titolo inglese al diploma italiano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione avesse violato il principio di leale collaborazione e il dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. La corrispondenza del padre, stretto congiunto del militare, manifestava un’adesione inequivoca dell’interessato ai contenuti trasmessi; l’Amministrazione, ove nutrisse dubbi sulla legittimazione, avrebbe potuto richiedere al diretto interessato una ratifica o un atto adesivo, invece di ignorare le deduzioni. Il tempo intercorso tra il preavviso di rigetto e il provvedimento di decadenza era inoltre insufficiente rispetto alla complessità della pratica, considerate le difficoltà operative di un giovane militare in fase addestrativa.
Nel merito, il Collegio ha affermato che il diploma conseguito all’estero integrava pienamente — anzi “sovrabbondantemente” — il requisito richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. f) del bando di reclutamento. Quanto alla natura della certificazione di equipollenza, essa rientra nella categoria delle certificazioni che, per loro natura, non producono effetti giuridici innovativi, ma operano come dichiarazione di scienza che accerta fatti e condizioni preesistenti. Il certificato rilasciato dall’U.S.R. dopo il provvedimento decadenziale non configurava quindi un’integrazione postuma del requisito, ma una successiva e ammissibile acquisizione della prova legale del suo possesso, risalente al conseguimento del diploma nel 2021.
Con particolare riferimento alla dichiarazione mendace, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e amministrativa — tra cui Cass., Sez. Lav., n. 22673 del 2020, Cass., Sez. Lav., n. 18699 del 2019 e Cons. Stato, Sez. V, n. 3001 del 2024 — secondo cui la decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 opera solo quando la falsità sia stata causalmente determinante per l’adozione del provvedimento attributivo del beneficio. Nel caso di specie, l’avvenuto conseguimento di un titolo idoneo ed equipollente priva la dichiarazione non veritiera di efficacia escludente, poiché il requisito sostanziale sussisteva effettivamente al momento della partecipazione al concorso. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento di decadenza e riammissione del militare alla ferma volontaria fino alla sua naturale scadenza.
Nota della Redazione
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