Conto giudiziale non parificato e improcedibilità del giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 34 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o non corretta parificazione del conto giudiziale da parte dell’ente locale non consente alla Corte dei conti di svolgere le verifiche di competenza e rende improcedibile il giudizio di conto. La certificazione di conformità non può esaurirsi in un controllo formale delle sole scritture o in una verifica della coerenza interna con i giustificativi custoditi dall’agente contabile. Essa deve attestare che la rendicontazione della gestione risulti concorde con le risultanze contabili e presuppone un controllo incrociato tra dati contabili, documentazione di incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture. In difetto, il Collegio dichiara l’improcedibilità e restituisce gli atti al magistrato istruttore per la rinnovata fase di parifica e per gli ulteriori adempimenti istruttori.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha depositato una relazione con cui ha proposto il deferimento al Collegio in ordine al conto giudiziale relativo alla riscossione dei diritti e dei proventi vari di un comune, per l’esercizio finanziario 2020, reso dal riscuotitore interno nella qualità di agente contabile. La proposta investiva la declaratoria di irregolarità o improcedibilità del conto.
Il deposito era avvenuto solo dopo la richiesta di trasmissione degli estremi anagrafici degli agenti contabili, a fronte del mancato deposito per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Il riscontro dell’ente era stato parziale. Un successivo sollecito, con termine di venti giorni per i provvedimenti di parifica e le ricevute di riscossione, è rimasto inevasa, senza istanze di proroga. Il magistrato ha quindi rimesso la questione al Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c. Il pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di improcedibilità. L’ente ha depositato memoria, rappresentando l’avvenuta parifica e il versamento dei diritti; l’agente contabile ha declinato ogni responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la deliberazione di Giunta comunale richiamata dall’ente a sostegno dell’avvenuta parifica. La Corte rileva che tale atto si limita a dare atto della parifica per tabulas dei conti degli agenti contabili, senza il necessario supporto documentale e senza l’adempimento dell’incombente sul conto depositato. Il conto, pertanto, deve ritenersi non parificato, nemmeno all’esito della convocazione e dell’udienza di discussione.
Quanto alle ricevute di riscossione, il Collegio constata il mancato deposito delle quietanze di versamento in Tesoreria, contrariamente a quanto sostenuto in udienza. Un parziale superamento del rilievo deriva dal deposito del registro dei diritti per ciascuna mensilità, nel quale confluiscono automaticamente i pagamenti effettuati con modalità telematiche. Resta tuttavia accertata la mancanza delle bollette di versamento relative a specifici importi, che dovranno essere trasmesse nella fase istruttoria successiva.
Sul piano della procedibilità, la Corte afferma che la certificazione di conformità non può ridursi a un mero controllo sulle scritture o sui documenti contabili, né a una semplice verifica della coerenza interna con i giustificativi formati e custoditi dallo stesso economo. Essa deve attestare che la rendicontazione della gestione risulti concorde con le risultanze contabili e presuppone un controllo incrociato tra i dati contabili, la documentazione di incasso, i versamenti in tesoreria e le relative scritture. Sul punto il Collegio richiama la sentenza n. 20/2024 della stessa Sezione.
In applicazione di tali coordinate, il conto non parificato non consente alla Corte le verifiche di competenza. Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del conto, dopo aver accertato la parificazione da parte dell’ente, e dispone la trasmissione del provvedimento al giudice designato perché il conto venga parificato nel rispetto della vigente normativa. Dispone altresì ulteriori adempimenti istruttori: il deposito, nel termine fissato nella rinnovata fase, del provvedimento di parifica, di tutte le ricevute di riscossione dei diritti per gli importi esatti in contante e delle bollette di versamento in Tesoreria mancanti. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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