Azione revocatoria ex art 44 fallimentare va proposta contro accipiens non banca (Cass. civ. Sez. I n. 30030 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico o in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell’art. 44 l.fall. Le domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme versate in violazione della par condicio creditorum devono essere proposte nei confronti dell’accipiens, unico legittimato passivo in quanto effettivo beneficiario dell’atto solutorio, e non contro la banca che, su incarico del fallito, ha provveduto alla sua esecuzione. L’azione dichiarativa di inefficacia è diretta a privare l’atto di pagamento dell’effetto estintivo del debito; la banca delegata resta estranea al rapporto obbligatorio tra il fallito e il terzo. L’interpretazione del contenuto della domanda costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione.
Il Fatto
Una società cooperativa, assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, ha convenuto in giudizio la banca che aveva eseguito pagamenti, per suo conto, in favore di terzi creditori dopo il decreto di apertura della procedura. Il tribunale ha accolto la domanda ai sensi degli artt. 44 e 200 l.fall., dichiarando l’inefficacia dei pagamenti eseguiti in data successiva al provvedimento e condannando l’istituto alla restituzione di una somma complessiva.
La banca ha proposto appello, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ed è stata poi incorporata da altro istituto. La corte d’appello ha rigettato la domanda della procedura, ritenendo dirimente l’eccezione. La società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 78 l.fall.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha sostenuto che la domanda non era volta a far dichiarare l’inefficacia dei pagamenti a terzi, bensì le operazioni di addebito compiute dalla banca dopo lo scioglimento automatico dei conti correnti a norma dell’art. 78 l.fall. La tesi non supera il vaglio di ammissibilità: la ricorrente si duole dell’interpretazione che la corte d’appello ha dato della domanda, e non della motivazione con cui tale interpretazione è stata sostenuta.
La Corte ricorda che l’interpretazione del contenuto della domanda è tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito. In sede di legittimità è censurabile solo per un vizio della motivazione che trasmodi in violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., ovvero per motivazione mancante, apparente, perplessa o contraddittoria, oppure per omesso esame dei fatti decisivi. Nel caso concreto la ricorrente non ha allegato alcuno di questi vizi, né ha indicato e riprodotto con specificità, come imposto dagli artt. 366, n. 3 e n. 6, c.p.c., gli elementi dagli atti del merito.
Una volta interpretata la domanda come azione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla banca in favore di terzi dopo l’assoggettamento della correntista, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della banca non presta il fianco a censure per violazione di legge. La Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 7477 del 2020, che, applicando il medesimo principio, aveva cassato la decisione di appello che riteneva legittimata passiva una banca limitatasi a trasferire denaro al creditore di una società fallita su ordine del liquidatore.
La fattispecie dell’art. 44 l.fall. presuppone che gli effetti dell’atto siano riferibili alla sfera patrimoniale del fallito. Il pagamento mediante ordine di bonifico richiede un valido rapporto contrattuale con la banca, qualificabile come delegazione di pagamento accessoria al conto corrente. L’azione dichiarativa di inefficacia va svolta nei confronti del terzo accipiens, mentre la banca delegata rimane estranea al rapporto tra fallito e terzo e non è destinataria né dell’azione di inefficacia né di quella di condanna alla restituzione, salva diversa responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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