Accertamento sintetico: spesa per incremento patrimoniale in annualità successiva (Cass. civ. Sez. V n. 1632 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, la rettifica del reddito operata ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante la determinazione delle spese per incrementi patrimoniali non può trovare giustificazione in relazione a un esborso temporalmente collocato in un’annualità precedente a quella oggetto di accertamento. La presunzione legale per cui la spesa si considera sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti non opera automaticamente: la sua ricorrenza e il relativo rilievo da parte dell’amministrazione finanziaria devono risultare dalla sentenza impugnata o dal controricorso. Il riconoscimento, da parte dell’Ufficio, della fondatezza dell’argomento difensivo del contribuente si pone su un piano logico di contrasto con la possibile imputazione a ritroso pro quota di una spesa per incremento patrimoniale realizzato in annualità successiva. Il dato cronologico, ove decisivo e trascurato dai giudici di appello, integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, riformando integralmente la decisione di primo grado, aveva respinto la sua impugnazione dell’avviso di accertamento notificatogli il 1° agosto 2011. Con tale atto era stato rettificato il reddito per l’anno 2007 mediante accertamento sintetico, sul rilievo del possesso di un’autovettura di potenza superiore a 21 Cv, incompatibile con l’imponibile dichiarato; il contribuente non aveva riscontrato il questionario inviatogli dall’amministrazione finanziaria.
I giudici d’appello avevano ritenuto legittimo l’accertamento, ravvisandone il presupposto nella disponibilità di un bene significativo di maggiore capacità reddituale, ed avevano escluso la prova contraria, non ritenendo idonei né il prestito di € 40.200,00 da parte del padre in qualità di garante, né la convivenza con altri familiari. La questione arriva in Cassazione sul rilievo, centrale, della collocazione temporale dell’acquisto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso sviluppa sette motivi. La Corte accoglie il primo, che denunzia nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo: la Commissione tributaria regionale non avrebbe considerato l’argomento difensivo secondo cui l’acquisto dell’autovettura era avvenuto nel 2008, mentre l’atto impositivo concerneva i redditi del 2007.
Il Collegio rileva che il contribuente aveva rappresentato adeguatamente la circostanza, corroborandola con la produzione del contratto di finanziamento, e che la medesima circostanza era stata ammessa anche dall’amministrazione finanziaria nel controricorso, ove si legge che la tesi del contribuente appare meritevole di accoglimento sul punto.
Il dato cronologico assume rilievo dirimente. La rettifica operata con il metodo impiegato dall’Amministrazione impone la determinazione sintetica del reddito in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 nel testo vigente ratione temporis, e pertanto non può trovare giustificazione in relazione a un esborso collocato in un’annualità precedente.
La stessa disposizione fonda una presunzione per cui la spesa si ritiene sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti. Tuttavia, la ricorrenza di tale fattispecie presuntiva e il relativo rilievo da parte dell’Ufficio non risultano né dalla sentenza impugnata né dal controricorso, nel quale anzi l’Amministrazione ha riconosciuto la fondatezza dell’argomento difensivo. Detto riconoscimento si pone in contrasto logico con la possibile imputazione a ritroso e pro quota di una spesa per incremento patrimoniale realizzato in annualità successiva.
Il dato cronologico risulta per il resto completamente trascurato nell’esame dei giudici d’appello: la sentenza è pertanto affetta dal denunziato vizio. Poiché esso investe un presupposto fondamentale per l’esercizio della potestà impositiva secondo il metodo impiegato, l’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento delle restanti censure. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Nota della Redazione
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