Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 33342 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. Un motivo così costruito è privo di specificità, perché non assolve la funzione di critica argomentata richiesta dall’art. 606 cod. proc. pen. Il controllo di legittimità sulla motivazione non può convertirsi in una rivalutazione del merito, quando il giudice di appello abbia dato conto in modo esaustivo, logico e congruo delle ragioni del diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 30.01.2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo del 29.09.2021, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies d.lgs. n. 285 del 1993, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen..

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo proposto, osserva la Corte, si sostanzia in una mera ripetizione della doglianza già puntualmente respinta dal giudice territoriale con motivazione coerente e adeguata. Esso deve perciò considerarsi non specifico ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Sez. V n. 28011 del 15.02.2013, Sez. IV n. 18826 del 09.02.2012, Sez. VI n. 20377 dell’11.03.2009 e Sez. II n. 27816 del 22.03.2019: è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.

Nel caso concreto, prosegue la Corte, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta esaustiva, logica e congrua in ordine al diniego dell’art. 131-bis cod. pen. Il giudice di appello aveva argomentato la decisione valorizzando la gravità del pericolo creato, desunta dal rilevato tasso alcolemico, dalle particolari caratteristiche della condotta di guida, anche in un contesto notturno, e dai danni riportati dai veicoli coinvolti: elementi che escludono la particolare tenuità del fatto.

All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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