Parere conforme del controllo sulla acquisizione di partecipazione per l’affidamento in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 1 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rendere il parere di cui all’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo verifica la conformità della deliberazione di acquisizione di una partecipazione societaria ai parametri degli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo si arresta sul piano della verifica motivazionale e non si estende a una compiuta analisi economico-finanziaria del nuovo organismo societario. Diversamente opinando, la pronuncia della Sezione si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell’azione amministrativa. L’onere motivazionale dell’ente è analitico sui profili della necessità, delle ragioni e finalità della scelta e della sostenibilità finanziaria, mentre è temperato quanto al parametro delle tre “E” e alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’acquisto di una partecipazione societaria di minima entità in una società per azioni già operativa, a capitale interamente pubblico, con l’obiettivo di affidare in house providing, tramite una società del gruppo, il servizio di igiene urbana e ambientale per un arco temporale di quindici anni.
L’operazione si articola in più fasi: l’ingresso nella compagine sociale mediante acquisto di azioni dal Comune cedente, l’affidamento del servizio alla società del gruppo per effetto del controllo analogo congiunto e del controllo indiretto “a cascata”, e la contestuale fuoriuscita dal gestore uscente e da un’altra partecipazione. La questione approda alla Corte dei conti per il parere prescritto in via preventiva per legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda anzitutto che il parere ex art. 5 TUSP postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, come chiarito dalle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG. Pur essendo richiamati criteri aziendalistici come la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, la Corte ribadisce di non poter svolgere una compiuta attività di analisi economica e finanziaria della documentazione dell’organismo societario, per non invadere la sfera gestionale riservata all’ente.
Sul parametro della necessità della società per le finalità istituzionali, la Sezione, richiamando la propria precedente n. 194/2022/PASP, si limita a verificare la corrispondenza tra la competenza territoriale dell’ente socio e l’ambito operativo della società partecipata. Nel caso concreto tale corrispondenza sussiste, trattandosi di servizio reso nel territorio comunale, con conseguente assolvimento dell’onere motivazionale ex artt. 4 e 5 TUSP.
Quanto alla convenienza economica, la Corte richiama il principio per cui la motivazione deve dar conto della funzionalità della soluzione rispetto agli obiettivi dell’ente e del corretto impiego delle risorse pubbliche. L’ente ha compiuto l’analisi delle proprie partecipazioni, ha dato atto delle cessioni in corso e ha illustrato la comparazione tra la proposta del gestore uscente e quella della società del gruppo, valorizzando il risparmio annuo e i benefici di scala. La Sezione prende atto di tali risultanze e ritiene assolto l’onere motivazionale.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte ne conferma la duplice accezione, oggettiva e soggettiva, e verifica che l’investimento trovi copertura nel bilancio dell’ente e che i dati di bilancio della società non evidenzino situazioni di perdita strutturale. Sui principi delle tre “E”, sull’assenza di aiuti di Stato e sull’espletamento della consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, la Sezione ritiene le argomentazioni dell’ente sufficienti, rendendo quindi parere favorevole sull’atto.
Nota della Redazione
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