Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e obbligo di correzione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 184 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre alla verifica della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. Esso costituisce uno strumento ricognitivo che si aggiunge al controllo ex art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e porta a conoscenza della Corte le irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno. Ove il referto evidenzi un sistema disorganico, lacunoso e non adeguato nel controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, nel controllo di gestione e nel controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente a intraprendere le iniziative correttive, con comunicazione degli esiti.

Il Fatto

Il Libero Consorzio di Caltanissetta ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l’esercizio 2021, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR. Il referto, intestato all’organo di vertice dell’ente, è stato trasmesso dal Commissario il 31 dicembre 2023.

Il Presidente, su richiesta del magistrato istruttore, ha deferito la decisione all’esame collegiale. La questione sottoposta alla Sezione non riguarda la gestione finanziaria in senso proprio, ma l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento delle diverse tipologie di controllo interno, da valutare alla luce delle risultanze del referto e dei chiarimenti forniti dall’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del referto, che non si esaurisce in un adempimento formale. Esso alimenta il quadro informativo della Corte e rende conoscibili le criticità emergenti dai controlli interni. Richiamando la deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, la Sezione ribadisce che il rafforzamento dei controlli interni è presidio della sana gestione e contrappeso dell’autonomia territoriale, soprattutto dopo l’introduzione del principio di pareggio di bilancio in Costituzione.

Passando all’esame del caso, la Corte rileva che l’ente ha adottato il regolamento dei controlli interni e ha prodotto tutti i report periodici programmati. Emergono tuttavia debolezze strutturali: l’indice F.T.E. per il controllo di gestione e per il controllo sulla qualità dei servizi è pari a zero, motivato da carenze di personale e di risorse; non sono intervenute modifiche in funzione di una maggiore integrazione del sistema.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è ritenuto solo parzialmente adeguato. I responsabili dei servizi non hanno relazionato sui riflessi economico-finanziari delle proposte di deliberazione; gli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo contabile dell’anno precedente non hanno orientato l’estrazione degli atti da sottoporre a verifica. La Corte segnala la coincidenza tra atti prodotti e atti controllati, indice di una possibile erronea compilazione del questionario.

Il controllo di gestione non è complessivamente adeguato: l’ente dichiara di non aver trasmesso il referto ex art. 198-bis del TUEL, di non aver adottato indicatori e di non essere in grado di influenzare l’attività in corso per riprogrammare gli obiettivi. Il controllo sulla qualità dei servizi non appare adeguato, mancando analisi sulla qualità effettiva, indagini di soddisfazione degli utenti, benchmarking e innalzamento degli standard. Sono invece valutati positivamente il controllo sugli equilibri finanziari e il controllo sugli organismi partecipati, pur con la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori per il 2020.

Quanto alle appendici su emergenza sanitaria, lavoro agile e PNRR, la Sezione registra un quadro complessivamente positivo, salvo l’assenza di direttive dell’organo politico per ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR e la mancata integrazione dei flussi informativi a supporto della funzione strategica e gestionale. All’esito, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente, con richiamo al Segretario generale, a superare le criticità, disponendo la comunicazione delle iniziative intraprese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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