Indennità di funzione degli amministratori locali fuori dall’invarianza di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 200 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di funzione di sindaco, vicesindaco, assessori e presidenti dei consigli comunali, adeguata ai sensi dell’art. 1, commi 583 e 585, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è sottratta al vincolo di invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56 del 7 aprile 2014. Il comma 136 va letto in relazione al comma 135 e alla ratio di contenimento dei costi della politica che lo sorregge, ormai superata dall’intervento del legislatore. La legge di bilancio 2022 rafforza l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo e un concorso statale alla copertura dell’onere comunale. L’adeguamento segue i parametri e le percentuali del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, in base alla classe demografica dell’ente, e incontra il solo limite del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune lombardo ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in vista della nomina del vicesindaco e di tre assessori. Il quesito riguarda la determinazione dell’indennità massima attribuibile a tali amministratori in applicazione dei commi 583 e seguenti della legge di bilancio 2022.
Il dubbio ermeneutico è se, per l’adeguamento delle indennità, si possa prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, invocando il punto 4 delle conclusioni della deliberazione n. 35/SEZAUT/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità, soggettiva e oggettiva, della richiesta. Quanto al profilo soggettivo, il Sindaco è organo legittimato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL. Quanto al profilo oggettivo, il quesito attiene alla contabilità pubblica e alla gestione della spesa, ambito ricompreso nella funzione consultiva, senza tradursi in avallo preventivo di atti gestionali né in interferenza con funzioni giurisdizionali.
Nel merito, la Corte ricostruisce la genesi del vincolo. Il legislatore, prima con l’art. 16, comma 17, del d.l. n. 138/2011 e poi con l’art. 1, comma 135, della legge n. 56/2014, ha fissato il numero massimo di assessori e consiglieri per fascia demografica. Il comma 136 ha introdotto il principio di invarianza della spesa per contenere i costi della politica, ma richiama espressamente il comma 135 e va letto in quel contesto, ormai superato.
Richiamando la deliberazione n. 35/SEZAUT/2016, la Sezione osserva che le indennità di funzione costituiscono costi di natura fissa e “non possono essere soggette ad un congelamento rapportato ad un determinato momento storico”. Esse sono pertanto sottratte alla disposizione del comma 136, finalizzata a neutralizzare un possibile incremento di spesa.
Rileva, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2022, all’art. 1, comma 586, ha previsto un incremento del fondo statale di cui all’art. 57-quater, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, per concorrere alla copertura dell’onere comunale. Il legislatore ha così inteso rafforzare l’incentivo economico degli amministratori, introducendo un nuovo parametro di calcolo e sottraendo l’indennità di funzione al vincolo specifico dell’invarianza.
Il comma 584 sostituisce quel vincolo con il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, nuovo limite interno al bilancio dell’ente. In conclusione, l’indennità di funzione va aggiornata ai sensi dell’art. 1, comma 583, applicando, in base alla classe demografica, le percentuali dell’art. 4 del D.M. n. 119 del 2000, e nel solo rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Nota della Redazione
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