Parere conforme sulla costituzione di società consortile mista per il PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 167 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un’amministrazione approva la costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata per la realizzazione di interventi finanziati dal PNRR è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016. Il giudizio di conformità investe la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione, nonché la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La Corte non sostituisce le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, ma verifica l’adeguatezza della motivazione, senza che ciò comporti cogestione o deresponsabilizzazione dell’azione amministrativa. Il riscontro positivo di tutti i parametri impone il rilascio di un parere favorevole.

Il Fatto

Il Consiglio di amministrazione di un ateneo ha approvato, con verbale del 30 aprile 2024, la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata, denominata TECHcelera, nell’ambito dell’Avviso ITEC per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche di innovazione, in attuazione dell’Investimento 3.1 e della Missione 4, Componente 2, del PNRR.

Il progetto era stato ammesso al finanziamento dal Ministero dell’Università e della Ricerca per un importo di euro 10.023.000, con un’agevolazione di euro 4.911.270. Il bando richiedeva che il soggetto proponente si avvalesse del cofinanziamento di soggetti privati attraverso un’operazione di partenariato pubblico-privato. L’ente ha quindi trasmesso la deliberazione alla Corte dei conti per il parere prescritto dall’art. 5 TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118 del 2022.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha affermato che l’operazione rientra tra quelle soggette al controllo, trattandosi della costituzione di una nuova società. Ha richiamato la qualificazione della pronuncia come parere, con i tempi, i parametri e gli esiti individuati dal legislatore, conformemente all’indirizzo delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG.

Sul primo parametro, la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, la Corte ha osservato che l’art. 4-bis TUSP riconduce espressamente le attività di ricerca svolte per gli interventi del PNRR tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto. Il caso rientra pienamente in tale fattispecie e lo stesso avviso ministeriale riteneva necessaria la costituzione del partenariato come condizione per accedere ai finanziamenti.

Quanto alla convenienza economica, la Sezione ha ribadito la necessità di un duplice passaggio logico: la rispondenza a criteri di economicità della scelta societaria e l’esplicitazione della modalità di erogazione del servizio. Secondo le Sezioni riunite, la motivazione deve dar conto sia della funzionalità della soluzione rispetto agli obiettivi dell’amministrazione, sotto il profilo dell’efficacia, sia del corretto impiego delle risorse pubbliche, sotto il profilo dell’efficienza e dell’economicita.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte ha richiamato la duplice accezione oggettiva e soggettiva elaborata dalle Sezioni riunite, che impone di valutare la capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario e la compatibilità degli investimenti con gli strumenti di bilancio dell’ente. L’aspetto è risultato adeguatamente motivato attraverso il business plan e il piano economico-finanziario allegati.

Infine, sul profilo degli aiuti di Stato, la Corte ha rilevato che la selezione del partner privato è avvenuta tramite dialogo competitivo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, circostanza che esclude profili di incompatibilità con la disciplina europea. Tutti i parametri esaminati hanno avuto riscontro positivo e la Sezione ha reso parere favorevole, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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