Spese per messa in sicurezza delle strade e impiego di royalties: i limiti per il comune in dissesto (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 71 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La gestione finanziaria di un ente in dissesto, nelle more dell’iter di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 261 del TUEL, è consentita nei limiti fissati dall’art. 250 del TUEL, da leggersi in connessione con la disciplina della gestione provvisoria di cui all’art. 163 del TUEL. In tale contesto, l’ente può assumere obbligazioni e sostenere spese per interventi sul demanio stradale finalizzati alla sicurezza della circolazione e all’incolumità degli utenti, qualora ricorrano i presupposti per evitarne danni patrimoniali certi e gravi. L’impiego delle risorse da royalties non è precluso dalla condizione di dissesto, ma deve rispettare i vincoli di destinazione e le finalità previste dalla normativa regionale di settore, nonché i principi di sostenibilità ambientale propri della disciplina dei contratti pubblici.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune in stato di dissesto finanziario, dichiarato con deliberazione consiliare nel novembre 2023, ha richiesto un parere alla Sezione di controllo per la Regione siciliana ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’ente, privo di un bilancio di previsione per il triennio corrente e in attesa del decreto ministeriale sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ha prospettato la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza del proprio demanio stradale, dato il degrado delle infrastrutture e il conseguente contenzioso per danni da insidie stradali. Il quesito verteva sulla possibilità di utilizzare immediatamente le risorse derivanti da royalties, anche per l’impiego del c.d. asfalto ecologico, in assenza di restrizioni specifiche per gli enti in dissesto.
La Motivazione della Corte
La Sezione di controllo, nel dichiarare ammissibile la richiesta, ha preliminarmente chiarito il perimetro della propria funzione consultiva, la quale non può estendersi a valutazioni su scelte discrezionali e tecniche, come la selezione di uno specifico materiale per la pavimentazione stradale. Sul merito, ha esaminato separatamente la disciplina della gestione finanziaria dell’ente in dissesto e la normativa sull’impiego delle royalties.
In primo luogo, la Corte ha evidenziato che, durante la procedura di risanamento, la capacità di spesa dell’ente è circoscritta dagli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, secondo l’art. 250, comma 1, TUEL. Tuttavia, la peculiare situazione in cui il bilancio di previsione per il triennio corrente manchi del tutto e penda l’istruttoria sul bilancio stabilmente riequilibrato non può determinare l’interruzione dell’azione amministrativa per le funzioni fondamentali. In tali evenienze, la fattispecie più prossima è quella della gestione provvisoria, che consente di assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Con specifico riferimento alla spesa per interventi stradali, la Corte ha ritenuto che essa non sia estranea al perimetro delle obbligazioni indispensabili, atteso che il degrado di un bene pubblico esposto a responsabilità oggettiva per insidie stradali, ai sensi dell’art. 2051 c.c., può configurare un danno patrimoniale grave. Dette spese, però, non possono essere più ampie di quelle consentite in esercizio provvisorio e dovrebbero essere ricondotte alla nozione di lavori pubblici di somma urgenza.
Quanto all’impiego delle royalties, la Corte ha escluso che lo stato di dissesto costituisca una condizione preclusiva. Ha poi esaminato le due discipline regionali: l’art. 31 della l.r. n. 2/2023, di carattere transitorio, consente ai comuni di destinare le risorse, oltre che alle finalità già previste, anche a interventi per il miglioramento delle condizioni ambientali, il decoro urbano e il potenziamento delle infrastrutture territoriali, sempre “in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge”. Tale inciso, ad avviso della Sezione, non amplia le finalità, ma le coordina con il contesto normativo di tutela ambientale. L’art. 21, comma 1, della l.r. n. 1/2024, invece, per i comuni costieri, non pone limiti finalistici specifici, imponendo solo una destinazione ad investimenti in misura non inferiore al 50%. Anche in questo caso, però, l’utilizzo deve confrontarsi con i criteri ambientali minimi del settore dei contratti pubblici, come il d.lgs. n. 36/2023.
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Nota della Redazione
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