Inammissibile il quesito su decadenza del concessionario del gas (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 163 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, presuppone un quesito generale e astratto e non può mai concretarsi in una forma di co-amministrazione incompatibile con la posizione di neutralità e terzietà del giudice contabile. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, il quesito dell’ente locale che, pur soggettivamente ammissibile in quanto sottoscritto dal sindaco, chieda una valutazione legale su una specifica vicenda contrattuale e sulle scelte gestionali da assumere. Il mero riflesso finanziario e patrimoniale di un atto è considerato riduttivo ed insufficiente a fondare la legittimazione della Corte in funzione consultiva. La funzione consultiva non può inoltre espletarsi su situazioni giuridiche suscettibili di valutazione da parte di altri organi giudiziari, per non interferire con le relative pronunce.
Il Fatto
Il sindaco di un comune sottopone alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia un quesito, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in materia di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale. La richiesta muove da una dettagliata esposizione della vicenda contrattuale intercorsa con il gestore del servizio, sfociata in un contenzioso giudiziale ancora pendente.
In sintesi, il comune chiede se, perdurando la morosità del concessionario, possa dichiararne la decadenza e procedere a un nuovo affidamento, diretto o mediante gara, per assicurare la continuità del servizio fino all’espletamento della gara bandita dall’ente competente per l’ambito territoriale minimo. Il quesito investe la corretta applicazione dell’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla premessa che l’esame delle richieste di parere delle autonomie territoriali impone di vagliare preliminarmente l’ammissibilità tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo, richiamando le delibere della Sezione delle autonomie nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG. La funzione consultiva non integra un’attività di consulenza generale né su singoli atti, ma un’attività strumentale alla corretta interpretazione delle norme di contabilità pubblica, prestata in posizione di neutralità e indipendenza.
Il quesito, pur soggettivamente ammissibile perché sottoscritto dal sindaco, rappresentante legale del comune, è ritenuto oggettivamente inammissibile. Esso non è formulato in termini generali e astratti, rappresenta una specifica vicenda contrattuale e richiede in maniera esplicita un parere legale sulla scelta gestionale che il comune intenderebbe perseguire, vale a dire l’eventuale decadenza del precedente concessionario in vista di un nuovo affidamento del servizio.
La Corte ribadisce che la funzione consultiva non può mai concretarsi in una forma di co-amministrazione, incompatibile con la neutralità e terzietà del giudice contabile, richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 54/CONTR/10, e la Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006. Sono inammissibili i quesiti che implichino valutazioni di casi o atti specifici, tali da determinare un’ingerenza nell’attività politica o gestionale dell’ente. Il discrimen è individuato nella prospettazione di un dubbio interpretativo, in positivo, e nell’assenza di ogni tentativo di coinvolgere la magistratura contabile in un’attività di cura concreta dell’interesse pubblico, in negativo.
La Sezione respinge l’argomento del comune, secondo cui il quesito riguarderebbe la contabilità pubblica per i riflessi sulle entrate comunali: il mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio è reputato riduttivo e insufficiente a fondare la legittimazione consultiva, in coerenza con la delibera n. 24/SEZAUT/2019/QMIG. Nel quesito non è dato scorgere alcuna questione ermeneutica dubbia, ma solo una richiesta di vaglio preventivo delle operazioni che l’amministrazione intende porre in essere. A ciò si aggiunge il rilievo che la funzione consultiva non può espletarsi su situazioni giuridiche suscettibili di valutazione da parte di altri organi giudiziari, per evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei giudici ordinari, amministrativi, contabili o tributari.
Il collegio dichiara quindi il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo, con conseguente preclusione dell’esame nel merito. Solo all’ente locale competono, infatti, il potere e la responsabilità di assumere ogni determinazione sulle modalità di gestione del servizio, procedendo alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
Nota della Redazione
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