Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 115 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e di acquisto di partecipazioni, il parere della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 verifica la sussistenza di un’analitica motivazione dell’atto deliberativo in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’onere motivazionale può essere assolto mediante rinvio per relationem agli atti e alle relazioni tecniche predisposti dall’ente di governo dell’ambito, purché gli stessi contengano la motivazione analitica richiesta. Resta in capo all’ente socio il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica della società per salvaguardare l’equilibrio di bilancio.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha preso atto della scelta dell’Assemblea del Consiglio di bacino di affidare in in house providing il servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani, per una durata di quindici anni, a favore di una costituenda società per azioni. Con il medesimo atto l’ente ha approvato l’atto costitutivo, lo statuto, la convenzione e il piano economico finanziario, assumendo la partecipazione al capitale sociale per una quota pari al 3,523%, con un conferimento di euro 158.555,21.

La sottoscrizione della quota è stata subordinata al parere favorevole della Sezione regionale di controllo o alla decorrenza del termine di sessanta giorni senza pronuncia. La questione giunge pertanto all’esame della Corte in forza della funzione di controllo attribuita dall’art. 5, comma 3, Tusp.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della nuova funzione di controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, secondo cui il sindacato si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. La fattispecie rientra tra le ipotesi sottoposte a parere, poiché all’esito dell’operazione il Comune acquisisce la qualità di socio della nuova società.

La Corte rileva poi che la scelta dell’in house providing è ascrivibile al Consiglio di bacino, in forza della normativa statale e regionale in materia, con margini di discrezionalità assai ridotti per l’ente procedente. Sul rispetto delle regole di competenza e di contenuto motivazionale, l’atto risulta adottato con delibera consiliare, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp. Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, l’operazione rispetta gli artt. 3 e 4 Tusp, poiché l’attività rientra tra quelle di produzione di un servizio di interesse generale.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Sotto il primo aspetto, il piano economico finanziario asseverato evidenzia una crescita dell’EBITDA e indicatori reddituali adeguati nel primo triennio. Sotto il secondo, l’ente ha attestato la copertura delle somme necessarie nel bilancio di previsione. Manca tuttavia la specifica indicazione sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, cui la Corte richiama l’ente nel proprio dispositivo.

Quanto alla convenienza economica, l’onere motivazionale è assolto mediante rinvio per relationem alla relazione di settore e al piano economico finanziario, che contengono un’analisi di benchmark con il confronto tra modalità di affidamento, i fabbisogni standard e i dati ISPRA. La Corte ritiene congrue le ragioni addotte. Infine, sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la deliberazione non risulta motivata, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato: la Sezione formula sul punto apposita precisazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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