Indennità di posizione all’estero non pensionabile nella misura piena (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 545 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il personale della carriera diplomatica in servizio all’estero percepisce l’indennità di posizione, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 1967, nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili. Tale importo concorre a formare la base pensionabile nei limiti di quanto effettivamente percepito al momento del collocamento a riposo. Per gli assunti anteriormente al 1° gennaio 1996 la nuova base pensionabile ampliata dall’art. 2, comma 9, opera solo per la quota “B”, mentre per la quota “A” valgono i principi di effettività e tassatività dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Non è quindi la disciplina previdenziale a precludere una migliore valorizzazione, ma la norma speciale che fissa la misura minima dell’indennità. È esclusa un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni, già vagliate dalla Corte costituzionale.

Il Fatto

Il ricorrente, già Ambasciatore d’Italia presso una sede estera, è cessato dal servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ha contestato la misura della pensione di vecchiaia attribuitagli, chiedendo che l’indennità di posizione, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 206 del 2010, fosse computata ai fini pensionistici in misura pari a quella del personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia, e non sulla base della misura minima corrisposta.

Nel corso del giudizio il giudice monocratico ha dapprima emesso sentenza non definitiva, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.S., e poi ha sollevato questioni di legittimità costituzionale con contestuale sospensione del processo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2022, ha dichiarato inammissibili le questioni. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio nei confronti del solo Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta anzitutto l’istanza di rinvio dell’udienza. La parte aveva dedotto colloqui informali tra le parti, ma la mera affermazione, priva di riscontri oggettivi, non consente di accedere alla richiesta; la causa, pendente dal 2018, è matura per la decisione.

Nel merito il giudice dichiara il ricorso infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata della stessa Corte. Adotta il principio della ragione più liquida, che consente di esaminare il motivo suscettibile di definire il giudizio anche in presenza di questioni logicamente prioritarie, in ossequio a evidenti ragioni di economia processuale.

Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra le quote della pensione. Per gli assunti anteriormente al 1° gennaio 1996, come nella specie, la nuova base pensionabile ampliata dall’art. 2, comma 9, rileva solo per la quota “B”. Per la quota “A” operano i principi di effettività e tassatività dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti non percepiti e quelli di natura non stipendiale, salvo espressa previsione di pensionabilità.

La base pensionabile utile è dunque costituita dall’ultimo stipendio e dagli emolumenti tassativamente indicati dalla legge, nella misura effettivamente percepita al collocamento a riposo. La Corte esamina l’art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 1967, che per il personale in servizio all’estero prevede lo stipendio e gli assegni fissi e continuativi previsti per l’interno, compresa l’indennità di posizione nella misura minima. Non è quindi la disciplina previdenziale a precludere una migliore valorizzazione, ma la norma speciale sull’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, che fissa l’indennità in misura minima, rimasta costante fino alla cessazione dal servizio.

Ne consegue la correttezza dell’operato dell’amministrazione. Per le stesse ragioni è respinta la tesi di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, esclusa dalla Corte costituzionale. Le spese sono compensate per la complessità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.; nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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