Società in house per gestione rifiuti parere positivo (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 122 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione tramite gli strumenti societari. Esso ha ad oggetto la verifica dei presupposti giuridici ed economici della scelta di costituire una società o di acquisire una partecipazione, con scrutinio sulla necessità della società, sulla sostenibilità finanziaria e sulla convenienza rispetto ad altre formule gestionali. Il parere positivo può essere reso anche quando la scelta della forma di gestione sia già stata operata in sede di ente di governo dell’ambito, residuando in capo al singolo ente associato scarsi margini di discrezionalità. Le carenze motivazionali su profili specifici, come la disciplina degli aiuti di Stato e l’equilibrio di bilancio prospettico, non impediscono di per sé il giudizio di conformità, ma impongono precisazioni vincolanti per l’amministrazione.

Il Fatto

Il Comune di Mozzecane ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha preso atto della scelta del Consiglio di bacino Verona Nord di affidare il servizio pubblico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani a una società in house costituenda, denominata Newco SpA, tra i 58 comuni del bacino. La medesima delibera ha approvato l’atto costitutivo, lo statuto, la convenzione e il piano economico finanziario, subordinando la sottoscrizione della quota alla pronuncia della Corte.

Il Comune acquisisce la qualifica di socio per una partecipazione pari all’1,710% del capitale sociale, con un conferimento di euro 76.938,48. La decisione di ricorrere al modello in house providing era già stata assunta in sede assembleare di bacino, con affidamento per anni quindici decorrenti dall’avvio della gestione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/QMIG/2022, che qualifica l’attività come scrutinio dei presupposti prima dell’attuazione tramite il diritto societario. Il parametro oggettivo del controllo è circoscritto dall’art. 5, comma 3, TUSP ai soli momenti della costituzione di una società e dell’acquisto di partecipazioni.

Nel caso concreto la fattispecie ricade in tale ambito, perché all’esito dell’operazione l’ente acquista la qualità di socio nella nuova società. La Corte osserva però che la scelta del modello gestionale è ascrivibile al Consiglio di bacino, in forza della disciplina statale e regionale, con conseguente riduzione della discrezionalità dell’ente procedente.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la costituzione della società per azioni rispetta l’art. 3 TUSP e l’attività rientra tra quelle previste dall’art. 4, comma 2, lett. a). L’onere motivazionale è assolto mediante rinvio per relationem alla relazione di settore e al piano economico finanziario asseverato.

La sostenibilità finanziaria è verificata sotto il profilo oggettivo, attesa la crescita dell’EBITDA e la solidità patrimoniale emergenti dal piano. Sotto il profilo soggettivo il Comune ha attestato lo stanziamento della somma in bilancio, ma non ha fornito specifiche indicazioni sull’equilibrio di bilancio in chiave prospettica.

La Corte ravvisa infine che la delibera non è motivata quanto alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui all’art. 5, comma 2, TUSP. Ciò nonostante, allo stato degli atti, rende parere positivo con le precisazioni di cui ai paragrafi 3.3 e 3.5, ordinando la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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