Incentivi tecnici erogabili solo se accantonati e computati nel trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 227 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che, in attuazione dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, limiti espressamente al 1° gennaio 2018 l’efficacia degli incentivi per le funzioni tecniche preclude la liquidazione dei compensi per i lavori svolti in periodo antecedente a tale limite, ancorché successivo al 19 aprile 2016, finché l’ente non modifichi il proprio regolamento estendendone l’efficacia a decorrere da tale data. Gli incentivi maturati nel periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017 sono soggetti ai vincoli di spesa del trattamento economico accessorio, pur se già predeterminati nei quadri economici dei singoli appalti, poiché l’esclusione opera solo a decorrere dall’entrata in vigore del comma 5-bis dell’art. 113, introdotto dalla legge n. 205/2017. L’erogazione resta subordinata alla condizione che le somme siano state accantonate e afferiscano a lavori banditi in vigenza della normativa del tempo.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 in materia di incentivi per funzioni tecniche. L’ente ha adottato nel dicembre 2022 un regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo, il cui art. 12, rubricato “Retroattività”, ne prevede l’applicazione alle attività svolte dal 1° gennaio 2018, con utilizzo delle somme già accantonate nel quadro economico della singola opera.
Il quesito muove da un’opera pubblica il cui progetto è stato approvato nel dicembre 2016, con lavori affidati nel luglio 2017 e avviati nell’ottobre successivo, talché parte delle attività incentivabili si è svolta dopo il limite temporale fissato dal regolamento. Il Sindaco chiede se la liquidazione sia possibile per i lavori anteriori a tale data e se i compensi, in ipotesi decurtati della quota riferibile alle attività pregresse, possano essere erogati senza essere computati nei limiti di spesa del trattamento accessorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara ammissibile la richiesta sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco, soggetto investito della rappresentanza dell’ente. Sul piano oggettivo, la riconduce alla materia della contabilità pubblica, in quanto inerente alla gestione della spesa per il personale e all’erogazione degli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del codice dei contratti pubblici.
Sul primo quesito, la Corte osserva che l’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ha disciplinato gli incentivi con decorrenza dal 19 aprile 2016, subordinandone l’erogazione all’adozione di uno specifico regolamento. Il d.l. n. 121/2021, convertito con legge n. 156/2021, ha precisato che il regolamento si applica agli appalti le cui procedure di gara siano avviate successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto, con oneri a carico degli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti.
La Sezione delle Autonomie n. 16/2021/QMIG ha chiarito che il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi, ove omesso, può essere adottato ex post nel rispetto dei limiti e parametri della norma del tempo, a condizione che le somme siano state accantonate e afferiscano a lavori banditi in vigenza della normativa allora vigente. Il regolamento può dunque applicarsi agli appalti avviati prima della sua entrata in vigore, ma successivamente a quella del d.lgs. n. 50/2016.
Tuttavia, avendo l’ente autonomamente posto il vincolo di efficacia retroattiva al 1° gennaio 2018, gli incentivi non possono essere erogati per i lavori svolti in periodo anteriore a tale limite, seppur posteriore al 19 aprile 2016, salvo modifica del regolamento che ne estenda l’efficacia dal 19 aprile 2016.
Sul secondo quesito, la Corte richiama il comma 5-bis dell’art. 113, introdotto dalla legge n. 205/2017, per cui gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori. Da tale data i compensi sono esclusi dai vincoli del trattamento accessorio, mentre in precedenza vi rientravano. Applicando il principio del “tempus regit actionem”, la Sezione delle Autonomie n. 26/2019 ha stabilito che gli incentivi maturati tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, pur se già predeterminati nei quadri economici. L’ente potrà pertanto erogarli, previa modifica del regolamento, ma dovranno essere computati nei vincoli di spesa riferiti al trattamento accessorio.
Nota della Redazione
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