Parere positivo sulla costituzione di società in house per il servizio rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 149 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo preventivo sulla costituzione di una società in house e sull’acquisizione della relativa partecipazione, la Sezione regionale verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima che essa sia attuata con gli strumenti del diritto societario. L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 impone un’analitica motivazione in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Tale onere può essere assolto per relationem agli atti dell’ente di governo del bacino che ha già operato la scelta della forma di gestione, residuando scarsi margini di discrezionalità in capo al singolo comune socio.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio Consiglio inerente alla costituzione di una nuova società in house, tra i 58 comuni appartenenti al bacino Verona Nord, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani. L’operazione trae origine dalla delibera dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha affidato il servizio alla costituenda società per quindici anni, approvando la relazione motivata, lo schema di contratto di servizio, lo statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni.
Con l’atto consiliare, il Comune ha preso atto di tale delibera, ha approvato gli atti societari e ha assunto la partecipazione, subordinando la sottoscrizione della quota al parere favorevole della Sezione o alla decorrenza del termine di sessanta giorni in assenza di pronuncia. All’esito dell’operazione il Comune assume la qualità di socio per una quota pari all’1,170% del capitale sociale, con un conferimento di 52.648,42 euro. La questione giunge alla Corte per la verifica dei presupposti richiesti dall’art. 5 Tusp.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5, comma 3, Tusp, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. Il controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari, e ha a oggetto i presupposti giuridici ed economici della scelta. La fattispecie rientra pienamente tra le ipotesi sottoposte a parere, poiché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio.
La Corte ricostruisce quindi il quadro normativo di settore. Il d.lgs. n. 201/2022 disciplina i servizi pubblici locali a rete e riserva agli enti di governo dell’ambito le funzioni di organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento. La l.r. Veneto n. 52/2012 demanda tali funzioni ai Consigli di bacino, ai quali è riservata anche la vigilanza sul gestore. Ne deriva che, essendo già stata operata in sede assembleare di bacino la scelta del ricorso all’in house providing, residuano scarsi margini di discrezionalità in capo al comune procedente.
La Sezione verifica i requisiti dell’art. 5 Tusp. L’atto risulta adottato dal Consiglio comunale secondo le modalità dell’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp e rispetta i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp, rientrando l’attività tra quelle di produzione di un servizio di interesse generale.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo, attestato dal piano economico finanziario asseverato che evidenzia una crescita dell’EBITDA e un margine di struttura stabile, dal profilo soggettivo, riferito alla situazione finanziaria dell’ente. Su quest’ultimo punto la delibera non reca specifiche indicazioni in merito al principio dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, pur risultando il conferimento stanziato nel bilancio di previsione. La Sezione richiama l’obbligo di monitorare l’evolversi della situazione economica della società e di operare gli accantonamenti previsti dall’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
Non risulta invece motivata la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato. All’esito di tale scrutinio la Sezione rende parere positivo, con le precisazioni esposte ai paragrafi 3.3 e 3.5, e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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