Inammissibile il parere sulle graduatorie concorsuali per estraneità alla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 27 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
I quesiti concernenti la validità temporale e l’utilizzazione delle graduatorie concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico non attengono alla materia della contabilità pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e sono pertanto oggettivamente inammissibili. Rientrano nella nozione dinamica di contabilità pubblica le sole norme che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa; ne restano fuori le disposizioni con meri riflessi finanziari. La funzione consultiva non può inoltre riguardare fatti gestionali concreti, né situazioni giuridiche soggettive devolute ad altro plesso giurisdizionale. Il quesito deve essere formulato in termini generali e astratti, senza specifica e dettagliata esposizione della vicenda gestionale che lo ha originato.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha avanzato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo in ordine all’utilizzazione di graduatorie in precedenza emesse per l’assunzione di personale. In particolare, l’Ente ha chiesto se la validità della graduatoria per la copertura di posti di istruttore contabile fosse triennale dalla pubblicazione, come previsto dal bando di concorso, ovvero biennale dalla data di approvazione.

Il dubbio ermeneutico nasceva dalla possibile antinomia tra il novellato art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000. La Sezione ha verificato in via preliminare l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

La Motivazione della Corte

Sotto il profilo soggettivo, la Sezione rileva che l’istanza è stata trasmessa direttamente dall’Ente, senza il tramite del CAL. La mancata istituzione o operatività di tale organo non preclude l’attivazione della funzione consultiva, essendo legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente locale. La richiesta, sottoscritta dal Sindaco quale titolare della rappresentanza legale ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., è pertanto soggettivamente ammissibile.

Quanto al profilo oggettivo, la funzione consultiva è tesa alla corretta interpretazione di principi, norme e istituti riguardanti la contabilità pubblica; non può concernere fatti gestionali specifici, né provvedimenti già adottati, né interferire con funzioni assegnate ad altre magistrature. La linea di confine, in materia di personale, si colloca tra norme che pongono limiti e divieti strumentali a specifici obiettivi di contenimento della spesa — riconducibili alla nozione dinamica di contabilità pubblica — e norme con meri riflessi finanziari, che ne esorbitano.

La Sezione richiama il principio affermato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 17/QMIG del 2020, secondo cui i quesiti relativi allo scorrimento e all’utilizzazione delle graduatorie concorsuali non attengono alla materia della contabilità pubblica e sono oggettivamente inammissibili, con il solo limite dei quesiti implicanti l’interpretazione dei limiti alla spesa per il personale posti da norme di coordinamento della finanza pubblica.

Nel caso in esame, la questione non pone problematiche ermeneutiche afferenti a limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa, ponendosi così al di fuori dei limiti di cui all’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito sottende inoltre valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale dell’Ente, astrattamente suscettibili di formare oggetto di affari conteziosi presso plurimi plessi giurisdizionali.

Infine, l’istanza presenta una specifica e dettagliata esposizione della vicenda gestionale, tale da far venir meno i caratteri della generalità e dell’astrattezza. Il fatto alla cui regolazione è destinata la norma non deve essere un fatto storico concreto, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando escluso il coinvolgimento della Sezione in specifiche problematiche gestionali. La richiesta è dunque dichiarata inammissibile e copia della deliberazione è trasmessa all’Amministrazione interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *