Inammissibile il parere sulla stabilizzazione dei dipendenti comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 29 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere rivolta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è soggettivamente inammissibile quando proviene dal Segretario comunale e non dal legale rappresentante dell’Ente locale. Essa è inoltre oggettivamente inammissibile quando non investe l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica recanti limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa, ma attiene a una questione di stabilizzazione del personale riconducibile alla materia giuslavoristica del pubblico impiego. Il quesito che solleciti indicazioni operativo-gestionali su una fattispecie concreta, nel mezzo del cammin decisionale dell’Ente, esorbita dalla funzione consultiva, che non può interferire con l’attività gestionale né con il sindacato di altri organi.
Il Fatto
Il Segretario comunale di un Ente locale ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per il Molise in merito all’applicazione dell’art. 3, comma 5, d.l. n. 44/2023. Il quesito verteva sulla possibilità di procedere alla stabilizzazione di un dipendente assunto a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, a esito di una procedura selettiva ai sensi dell’art. 110 del TUEL, che avesse maturato il prescritto periodo di servizio nello stesso Ente.
La Sezione ha scrutinato la richiesta sotto il duplice profilo della ammissibilità soggettiva e di quella oggettiva, pervenendo a una declaratoria di inammissibilità sotto entrambi i profili.
La Motivazione della Corte
Sul piano soggettivo, la Sezione richiama l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 e la deliberazione n. 13 del 2007, che hanno affermato il carattere tassativo dell’elencazione degli enti legittimati a richiedere pareri: Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. L’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 prevede che le richieste siano formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito. In mancanza di tale organo, la richiesta è ammissibile solo se sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, individuato dall’art. 50 T.U.E.L. nel Sindaco. Poiché il quesito è stato sottoscritto dal Segretario comunale, la richiesta è soggettivamente inammissibile.
Sul piano oggettivo, la Corte verifica se la richiesta rientri nella funzione consultiva delineata dall’art. 7, comma 8. Le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 54 del 2010, hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica non si estende a tutta l’azione amministrativa con riflessi finanziari, ma è limitata al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli Enti pubblici.
La materia del personale e delle assunzioni, pur estranea nel suo nucleo originario alla contabilità pubblica, può esservi ricondotta solo limitatamente alle questioni che riflettono l’interpretazione di norme recanti limiti e divieti strumentali agli obiettivi di contenimento della spesa. Nel caso in esame, il quesito non sollecita tale interpretazione e attiene piuttosto alla materia giuslavoristica del pubblico impiego.
La Sezione osserva, inoltre, che la richiesta si esprime in termini concreti, mirando a ottenere indicazioni operativo-gestionali per una specifica stabilizzazione già avviata dall’Ente. Tale ricostruzione fattuale priva il quesito dei caratteri di generalità e astrattezza. La funzione consultiva esclude qualsiasi intervento della Corte nella concreta attività gestionale, che ricade nella competenza esclusiva dell’Ente e potrebbe interferire con il sindacato di altri organi o con futuri contenziosi. Il quesito è pertanto inammissibile sotto entrambi i profili.
Nota della Redazione
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