Responsabilità sanitaria, nessuna prova del nesso causale sul videat contestato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 258 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale indiretto da responsabilità sanitaria, la domanda della Procura contabile va rigettata quando non risulti provato il nesso causale tra la condotta del singolo operatore e il pregiudizio patrimoniale subito dall’azienda sanitaria per effetto del risarcimento corrisposto al paziente. La prova della riconducibilità dell’atto sanitario contestato al convenuto non può fondarsi sulla sola prassi, seguita dai medici specializzandi, di sottoscrivere le cartelle cliniche a nome del medico strutturato. La mancanza dei turni di guardia e l’assenza di un rapporto di tutoraggio tra specializzando e convenuto impediscono di ritenere dimostrato che quest’ultimo abbia gestito il videat da cui sarebbe derivato il danno.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un medico, all’epoca dei fatti legato all’azienda ospedaliera da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, chiedendone la condanna al pagamento di oltre 250.000 euro a titolo di danno patrimoniale indiretto. L’addebito riguardava il risarcimento che l’azienda aveva corrisposto a un paziente in esecuzione di un’ordinanza del giudice civile, emessa all’esito di un accertamento tecnico preventivo.
Secondo la tesi attorea, il convenuto, neurochirurgo, aveva omesso di disporre con urgenza una risonanza magnetica, contribuendo al ritardo diagnostico e all’aggravamento delle lesioni del paziente. Il medico si è costituito contestando ogni addebito; l’azienda sanitaria è intervenuta ad adiuvandum a sostegno della Procura.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto le questioni pregiudiziali. Dichiara inammissibile la richiesta di differimento dell’udienza per la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice, estranea al giudizio contabile. Rigetta l’istanza di sospensione in attesa della definizione dell’appello civile, escludendo un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.
Ancora in via preliminare, il Collegio dichiara inammissibile la richiesta di accertare la corresponsabilità dell’azienda e di altro sanitario, soggetti non evocati dalla Procura. Infine, respinge l’eccezione di improponibilità fondata sull’art. 13 l. n. 24 del 2017, poiché la legge si applica ai fatti generatori successivi alla sua entrata in vigore e il comportamento dannoso risale al ricovero, epoca anteriore.
Nel merito, la Corte rigetta la domanda per assenza di prova del nesso causale. Non è dimostrato che il convenuto abbia gestito o contribuito a gestire il videat contestato, dal quale, secondo la sola tesi attorea, sarebbe derivato il danno.
Il videat risulta sottoscritto da uno specializzando con la dicitura “per” il convenuto. Manca però la prova che il paziente sia stato effettivamente visitato dal convenuto o che vi sia stato un confronto sul caso. Non sono stati acquisiti i turni di guardia, per impossibilità di reperirli a tanta distanza di tempo. Essendo pacifico che il convenuto non fosse tutor dello specializzando, la sua presenza in quella data per un intervento su altro paziente non dimostra che abbia seguito le vicende del paziente.
La prassi della firma “per” non vale come prova: proprio perché prassi non prevista né autorizzata, non esclude eccezioni nel caso concreto. Lo specializzando ha dichiarato di ricordare il caso, ma non se e come avesse interloquito con il convenuto. La domanda è dunque rigettata, con riconoscimento delle competenze legali in favore del convenuto.
Nota della Redazione
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