Parere inammissibile per interferenza con il giudice del lavoro (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 35 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non possono rendere pareri che, pur riconducibili in astratto alla materia della contabilità pubblica, prospettino richieste di concrete indicazioni operative o incidano su posizioni soggettive devolute alla cognizione di altro giudice. La funzione consultiva incontra un limite di ammissibilità oggettiva nel divieto di interferenza con le funzioni giurisdizionali, ordinarie, amministrative, contabili o tributarie. Il quesito relativo all’interpretazione dell’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, concernente il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore di amministratori locali che svolgano attività libero-professionale, attiene al momento retributivo dei rapporti di lavoro ed è pertanto inammissibile. Il mero riflesso finanziario della questione sull’erario dell’Ente non vale a qualificarla come questione di contabilità pubblica.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, una richiesta di parere alla competente Sezione regionale di controllo. L’istanza muove da un dato di fatto specifico: un ex Sindaco, che durante il mandato non ha mai espressamente rinunciato alla propria attività di lavoratore autonomo, ha chiesto all’Ente il versamento degli oneri assistenziali e previdenziali per tutti gli anni del mandato, invocando una pronuncia della Cassazione intervenuta solo successivamente alla cessazione della carica.

Il Comune ha chiesto quale operatività adottare a fronte di tale richiesta, segnalando la discordanza di orientamenti in materia e prospettando anche i temi della prescrizione e della debenza di interessi moratori e sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto i profili di ammissibilità. Sul piano soggettivo la richiesta è ammissibile, essendo stata inoltrata dall’organo rappresentativo dell’Ente per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. La verifica si concentra quindi sul profilo oggettivo.

Il perimetro della contabilità pubblica, secondo gli indirizzi delle Sezioni riunite e della Sezione delle autonomie, non coincide con qualunque attività dell’Ente che abbia riflessi finanziari. Rilevano solo le norme che pongono limiti e divieti strumentali a specifici obiettivi di contenimento della spesa; ne restano escluse le disposizioni con meri riflessi finanziari, secondo la distinzione tracciata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG.

La richiesta, pur evocando dubbi interpretativi, prospetta in concreto indicazioni operative sull’istanza dell’ex amministratore. Così impostata, essa sovrappone la funzione consultiva alla discrezionalità dell’Ente e presenta un potenziale contrasto con le funzioni di altri organi giurisdizionali. La deliberazione n. 7/SEZAUT/2018/QMIG, proprio in tema di oneri assistenziali degli amministratori che svolgono attività libero-professionale, ha ribadito che l’inerenza alla contabilità pubblica va accertata anche in negativo.

Sulla questione è intervenuto il giudice civile: la Cass. Sez. lavoro n. 24615 del 14.08.2023 e la n. 18396 del 05.07.2024 escludono che il presupposto dell’aspettativa non retribuita sia riferibile ai lavoratori autonomi, essendo inconcepibile per i non dipendenti. A fronte di tale intervento, le Sezioni territoriali della Lombardia, della Sicilia, del Veneto e del Piemonte hanno dichiarato inammissibili quesiti analoghi.

La Sezione conclude che la richiesta, pur astrattamente riconducibile alla contabilità pubblica, implica una potenziale interferenza con l’ambito di cognizione intestato al giudice naturale dei rapporti di lavoro, in generale, e al momento retributivo in particolare. Il quesito è pertanto oggettivamente inammissibile, con preclusione dell’esame di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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