Incarico legale esterno e motivazione rafforzata: confermata l’assenza di colpa grave (Corte dei Conti Sez. I App. n. 221 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico di patrocinio legale a un professionista esterno, in presenza di un avvocato interno all’ente, è legittimo solo se il provvedimento esterna, con motivazione rafforzata, le ragioni del mancato ricorso alla risorsa interna, la complessità della controversia e i contenuti dell’affidamento. La carenza motivazionale integra una condotta antigiuridica e uno scostamento dal modello legale di corretta gestione, ma l’illegittimità formale non è di per sé fonte di danno erariale. La colpa grave, elemento soggettivo richiesto ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, può essere esclusa quando la scelta dell’ente sia giustificata dalla straordinaria complessità del giudizio, dall’elevato valore della controversia e dalla ridotta consistenza dell’avvocatura interna, elementi valutabili dal giudice anche se non esplicitati negli atti di incarico.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’Azienda USL 1 di Massa Carrara, poi confluita nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. L’allora Direttore generale, con il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, affidò a un collegio di tre avvocati esterni il patrocinio dell’ente in un giudizio civile per responsabilità professionale contro una società di revisione contabile.

Il primo incarico fu conferito con una delibera, poi perfezionato con una seconda delibera che, recependo i rilievi del Collegio sindacale sulla mancata quantificazione del compenso, indicò l’importo del mandato professionale. La Procura regionale contestò la violazione delle norme in materia di affidamenti, in presenza di un legale interno, chiedendo la condanna per danno erariale. La Sezione regionale rigettò la domanda per assenza di colpa grave. Proposero appello la Procura regionale, la Procura generale e, in via incidentale, i due dirigenti.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’Appello riunisce i gravami ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. giust. cont. Respinge l’eccezione di inammissibilità degli appelli incidentali sollevata dalla Procura generale: l’art. 184, comma 4, cod. giust. cont. consente l’impugnazione incidentale contro qualsiasi capo di sentenza, compreso quello che ha accertato l’antigiuridicità della condotta.

Nel merito, il Collegio conferma il richiamo all’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e ai principi generali dell’azione amministrativa. La norma impone presupposti stringenti per gli incarichi esterni, tra cui l’accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne. La giurisprudenza contabile richiamata esige che l’assenza della struttura interna, la complessità dei problemi, i contenuti, la durata e la proporzione del compenso emergano esplicitamente dal provvedimento di conferimento.

Le delibere in esame, osserva la Corte, non esternano le ragioni del ricorso a un legale esterno in luogo dell’unico avvocato interno, che pure aveva manifestato disponibilità. Difetta pertanto la motivazione rafforzata pretesa in presenza di un ufficio legale interno. L’antigiuridicità della condotta è confermata.

Il Collegio precisa però che l’illegittimità formale non costituisce di per sé fonte di danno erariale. Sul versante soggettivo, il rigetto dell’appello principale si fonda sulla correttezza della valutazione del primo giudice circa l’assenza di colpa grave. Il giudice territoriale non ha colmato la lacuna motivazionale, ma ha valutato gli elementi di fatto: il valore elevatissimo del giudizio, la complessità tecnica delle questioni, la consistenza ridotta dell’avvocatura interna, il carico di lavoro e la competenza settoriale dell’unico legale.

Quanto al Direttore amministrativo, la Corte ribadisce la sua responsabilità concorrente ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 502/1992, per aver reso parere favorevole alle delibere. Il conferimento di patrocinio integra un contratto d’opera intellettuale ex art. 2229 cod. civ., estraneo alle regole dell’evidenza pubblica. Spese compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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