Inammissibile il parere sui minimi contributivi all’amministratore locale libero professionista (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 5 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non può estendersi a quesiti che, pur involgendo norme con riflessi finanziari, siano propedeutici all’adozione di provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altra giurisdizione. In materia di art. 86, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000, la questione relativa ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori locali liberi professionisti attiene a diritti soggettivi di cognizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità della richiesta di parere per difetto del requisito oggettivo.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune con meno di 3.000 abitanti ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il quesito riguardava un ex amministratore che, nel corso del mandato 2019/2024, aveva continuato a svolgere la libera professione per alcuni mesi di ciascun anno, svolgendo attività di lavoro dipendente nella parte restante.

Alla cessazione della carica, l’amministratore aveva chiesto al Comune la liquidazione dei minimi contributivi, in via principale mediante versamento nella Gestione separata INPS, in via subordinata mediante rimborso pro quota per i periodi di non lavoro dipendente. L’istante si richiamava alla pronuncia della Corte di cassazione, ordinanza n. 24615 del 14 agosto 2023, che aveva riconosciuto il diritto al versamento dei contributi previdenziali in capo all’amministratore libero professionista che non avesse cessato l’attività autonoma. Il Sindaco chiedeva se tale pronuncia fosse applicabile anche al caso concreto.

La Motivazione della Corte

La Sezione premette la verifica dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, così come delineati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e dagli indirizzi della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni riunite in sede di controllo. Il requisito soggettivo risulta integrato: la richiesta proviene dal Comune, ente legittimato, è sottoscritta dal Sindaco e trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è invece inammissibile. La Sezione richiama la nozione di contabilità pubblica elaborata dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/AUT/2006) e dalle Sezioni riunite (n. 54/CONTR/2010), secondo cui a tale materia non può ricondursi qualsivoglia attività dell’ente che abbia riflessi di natura finanziaria. Il quesito deve avere rilevanza generale e astratta e non può interferire con l’esercizio di altre funzioni giurisdizionali.

La Corte rileva che sulla questione si è espressa la Corte di cassazione con ordinanza n. 24615 del 14 agosto 2023, cui ha fatto seguito l’atto di orientamento del Ministero dell’Interno pubblicato il 1° agosto 2024. Il giudice di legittimità ha avallato la tesi del giudice ordinario, riconoscendo la spettanza dei diritti previdenziali in capo agli amministratori lavoratori autonomi anche in assenza di rinuncia all’attività lavorativa.

La Sezione osserva che la questione non afferisce alla contabilità pubblica, ma a una disciplina che incide su posizioni di diritto soggettivo, identificate nelle contribuzioni previdenziali, assistenziali e assicurative dei lavoratori autonomi in pendenza delle cariche elettive. La funzione consultiva non può prefigurare soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione, ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria.

Nel confermare tale indirizzo, la Sezione richiama le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 77/2024/PAR, della Sicilia n. 132/2024/PAR, della Sardegna n. 31/2024/PAR e del Piemonte n. 101/2024/PAR, nonché le proprie precedenti deliberazioni n. 303/2024/PAR e n. 320/2024/PAR. Per tali ragioni, la Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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