Cessazione della materia del contendere e spese compensate nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 148 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti la cessazione della materia del contendere, determinata dall’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, integra una questione pregiudiziale e consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. La declaratoria consegue alla concorde richiesta delle parti e al venir meno dell’interesse ad agire. In tal caso si dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., restando nulla la statuizione sulle spese della sentenza per la gratuità del giudizio pensionistico ex art. 31, comma 5, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva instaurato il giudizio pensionistico nei confronti del Ministero dell’interno e dell’INPS per ottenere il riconoscimento della pensione di privilegio. Nel corso del procedimento l’INPS ha adottato il provvedimento di concessione del trattamento richiesto.
Preso atto di tale sopravvenienza, il difensore del ricorrente ha depositato istanza dichiarando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la cessazione della materia del contendere con consequenziale rinuncia agli atti. L’INPS ha aderito alla richiesta con la memoria di costituzione. Il Ministero dell’interno non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che l’istanza di cessazione è stata ritualmente notificata alle controparti e che le parti hanno formulato una concorde richiesta di definizione. La lite era stata correttamente instaurata e la sopravvenuta adozione del provvedimento favorevole ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente.
Il Collegio dà atto dell’avvenuto ricalcolo della pensione e del pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli accessori di legge. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata.
La definizione avviene con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. Il giudice qualifica la cessazione della materia del contendere come questione pregiudiziale, richiamando sul punto Cass. civ., sez. 3^, n. 4951 del 2023.
Da tale qualificazione discende la compensazione delle spese del giudizio, disposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Nulla è statuito sulle spese della sentenza, stante la gratuità del giudizio pensionistico ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.
Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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