Inammissibile parere su oneri riflessi e IRAP ai compensi avvocatura interna (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 129 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, non si estende alle richieste di parere che, pur muovendo da norme con riflessi finanziari, siano strumentali all’adozione di determinazioni incidenti su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altra giurisdizione. Il quesito che investa la concreta modalità di liquidazione dei compensi professionali dell’avvocatura interna degli enti locali, con riferimento alla decurtazione degli oneri riflessi e dell’IRAP, incide sulla misura del trattamento economico spettante ai dipendenti e su diritti soggettivi patrimoniali. Esso va pertanto dichiarato inammissibile sotto il profilo oggettivo, non rinvenendosi i caratteri di specializzazione funzionale che connotano la funzione consultiva della magistratura contabile.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune pugliese ha formulato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, per ottenere chiarimenti sulle concrete modalità applicative dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, secondo cui le somme destinate ai compensi professionali dell’avvocatura interna sono comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
L’Ente, richiamato anche l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 — che fissa un tetto massimo di liquidazione parametrato allo stanziamento del 2013 —, ha chiesto se sia corretto decurtare dagli importi gli oneri riflessi e l’IRAP anche quando i compensi richiesti non esauriscano il plafond massimo disponibile.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina preliminarmente l’ammissibilità sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, la richiesta è ammissibile perché proviene dal Sindaco, organo di vertice istituzionalmente legittimato: la mancata istituzione o operatività del C.A.L. non preclude l’attivazione della funzione consultiva, essendo legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente locale.
Sul piano oggettivo, il quesito deve avere attinenza con la contabilità pubblica, essere formulato in termini generali e astratti e non determinare interferenze con le altre funzioni intestate alla Corte o ad altre magistrature. La nozione di contabilità pubblica può ampliarsi a materie diverse, come quella del personale, ma solo quando vengano in rilievo, in via immediata e diretta, i limiti e divieti posti a tutela degli equilibri di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica.
La Sezione richiama l’indirizzo nomofilattico della Sezione delle autonomie che esclude dalla funzione consultiva i quesiti riguardanti la disciplina degli oneri fiscali e previdenziali del trattamento economico dei dipendenti pubblici. La deliberazione n. 2/2023/QMIG, in particolare, ha ritenuto inammissibile il quesito sulla corretta imputazione dell’IRAP, chiarendo che la nozione di contabilità pubblica non può estendersi fino a ricomprendere richieste propedeutiche all’adozione di provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive. In quella sede si è precisato che, tra gli oneri riflessi, non è ricompresa l’IRAP e che l’imputazione di quest’ultima al fondo destinato ai compensi implica un’operazione di supplenza normativa non ammissibile.
Nel caso in esame il quesito non attiene all’interpretazione delle previsioni richiamate né alla loro portata in termini generali di limiti alla spesa, ma alla concreta modalità di liquidazione del compenso in presenza di un plafond non integralmente utilizzato. Stabilire se i compensi possano essere riconosciuti al lordo degli oneri fiscali e previdenziali incide su diritti soggettivi patrimoniali dei dipendenti e si pone fuori dal perimetro consultivo.
Ad ulteriore conferma, la Sezione richiama il contenzioso dinanzi alla magistratura ordinaria e amministrativa, e in particolare Cass. Sez. Lav. n. 10402 del 21.04.2025, che ha riconosciuto natura retributiva agli importi dovuti all’avvocatura interna, spettanti al netto dell’IRAP, restando quest’ultima a carico dell’amministrazione datrice di lavoro senza possibilità di gravare sul dipendente, neppure indirettamente. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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