No al parere del consorzio d’ambito sulla costituzione della società mista (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 109 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, e riguarda esclusivamente l’amministrazione che entra in relazione con la compagine societaria assumendo la qualità di socio. Ne consegue che l’ente di governo dell’ambito, il quale si limiti a deliberare la forma di gestione del servizio pubblico locale a rete senza partecipare alla costituzione della società né acquisire la qualità di socio, non è legittimato a richiedere il parere alla magistratura contabile. Gli atti deliberativi da trasmettere sono quelli adottati dai singoli enti locali che costituiranno la società e ne diventeranno soci. La legittimazione soggettiva non può essere ampliata invocando ragioni di economia procedimentale, poiché ciò contraddice il dato letterale della norma.

Il Fatto

L’ente di governo di un sub-ambito di area vasta per la gestione integrata dei rifiuti urbani ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui la propria Assemblea, preso atto della relazione ex art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, ha individuato nel modello della società mista pubblico-privata la forma di gestione dei segmenti di servizio di propria competenza. La scelta si articola in una gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato, con costituzione di una nuova società per azioni a partecipazione pubblica locale ad opera dei Comuni consorziati. L’ente ha chiesto alla Corte il parere di conformità, qualificando la trasmissione come richiesta di autorizzazione ai sensi del TUSP.

La questione riguarda un segmento del servizio di raccolta dei rifiuti interessato da gestione frammentata, che l’Assemblea ha inteso superare mediante l’individuazione di un unico gestore.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta un profilo preliminare e assorbente, relativo alla legittimazione del consorzio a richiedere il parere. L’art. 5, comma 3, TUSP individua l’oggetto della trasmissione nell’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta. Il controllo si colloca nella fase genetica dell’operazione societaria, per scrutinare i presupposti giuridici ed economici prima che la scelta sia attuata con gli strumenti del diritto privato.

Il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 del 23 novembre 2022, secondo cui la disposizione limita il proprio ambito oggettivo ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. È l’assunzione di tale qualifica a segnare la linea di confine tra gli atti da sottoporre all’esame della Corte e quelli esclusi.

Nel caso in esame il consorzio non partecipa alla costituzione del nuovo organismo societario e non ne diventa socio: saranno i Comuni del sub-ambito a costituire la società, a valle della procedura di evidenza pubblica. L’ente di governo si limita a scegliere tra i modelli gestionali ammessi dalla legge, scelta che potrebbe anche non comportare la creazione di alcun soggetto societario.

La Sezione aderisce all’orientamento già espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 171/2024/PASP del 30 agosto 2024, ritenendolo applicabile anche alla materia dei rifiuti. Le contrapposte ragioni di economia procedimentale, valorizzate dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 95/2023/PASP del 27 luglio 2023, non valgono a obliterare il tenore letterale della norma, che identifica l’amministrazione tenuta alla trasmissione in quella destinata ad assumere la qualità di socio.

Ne deriva il non luogo a deliberare sulla richiesta, con trasmissione della pronuncia al consorzio e pubblicazione della stessa, a cura dell’amministrazione richiedente, sul sito internet istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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