Inammissibile il parere richiesto dall’Università non legittimata (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 153 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti può essere proposta esclusivamente dai soggetti tassativamente indicati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, ossia Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane. È pertanto inammissibile, sotto il profilo soggettivo, l’istanza formulata da un’Università degli studi, soggetto non compreso in tale elenco. La natura tassativa della disposizione è affermata dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazioni n. 13/AUT/2007 e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG. Il difetto di legittimazione preclude la risposta al quesito anche quando esso risulti astrattamente ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Il Fatto

La Rettrice di un ateneo statale ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere in merito ai compensi da corrispondere a tre componenti esterni dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. Il quesito origina da una vicenda di sforamento del Fondo per la retribuzione accessoria, connessa all’istituzione di nuove posizioni dirigenziali.

Dopo la nomina dei componenti esterni dell’UPD e la conclusione dei procedimenti con archiviazione, gli incaricati hanno chiesto il pagamento del corrispettivo. Sul punto erano stati resi pareri discordanti dal Collegio dei Revisori e dall’Avvocatura Generale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei profili di ricevibilità e ammissibilità della richiesta, alla luce dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, che riserva l’attività consultiva a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane. La natura tassativa dell’elenco è confermata dalla Sezione delle Autonomie.

Poiché l’istanza è sottoscritta dalla Rettrice di un’Università, soggetto non legittimato, il Collegio accerta l’inammissibilità sotto il profilo soggettivo, richiamando precedenti delle Sezioni regionali.

Sul piano oggettivo, il quesito attiene al riconoscimento di emolumenti a soggetti esterni e alla spesa per il personale, con ripercussioni sull’attività finanziaria dell’ateneo; sarebbe pertanto astrattamente ammissibile. Il difetto di legittimazione impedisce però di dare compiuta risposta.

In via collaborativa, la Sezione fornisce indicazioni generali. Le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 sull’UPD sono norme imperative; l’ufficio non può che essere interno all’amministrazione, secondo l’art. 55-bis, comma 2. Non è conforme alle norme la costituzione di un UPD composto da soli esterni, mentre il comma 3 ammette convenzioni solo “senza maggiori oneri per la finanza pubblica”. Gli incaricati svolgono la funzione gratuitamente, salvo indennità previste.

Ne discende la nullità assoluta della costituzione dell’UPD, con riflessi sul procedimento disciplinare. L’ateneo dovrà prevenire o fronteggiare la richiesta di pagamento, anche in via transattiva, valutando la riduzione del compenso e l’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. L’eventuale pagamento produrrà danno erariale, con obbligo di segnalazione alla Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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