Responsabilità erariale del progettista e direttore dei lavori per vizi dell’opera pubblica (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 72 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per vizi e difetti di un’opera pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice contabile anche nei confronti del professionista esterno che abbia cumulato l’incarico di progettista e di direttore dei lavori, poiché dal cumulo deriva un’attività professionale unitaria e un rapporto di servizio con l’amministrazione appaltante. Risponde a titolo di colpa grave il progettista che abbia modificato in corso d’opera la stratigrafia fondazionale rendendola meno performante rispetto a quella originaria, senza prescrivere le prove su piastra e l’indicazione del modulo di deformazione minimo. Il danno erariale, quantificato nel costo del ripristino a regola d’arte, deve essere ridotto secondo il criterio dell’art. 1226 cod. civ. per tenere conto della corresponsabilità dell’impresa esecutrice.
Il Fatto
La vicenda riguarda i lavori di sistemazione ad area mercatale di una piazza comunale. A seguito dell’emergere di cedimenti della pavimentazione e di rotture delle canalette di raccolta delle acque superficiali, il Comune ha avviato un accertamento tecnico preventivo e un giudizio civile. La Procura contabile ha quindi chiamato in giudizio il RUP, dipendente dell’ente, e il progettista e direttore dei lavori, professionista esterno, contestando rispettivamente un danno di euro 98.206,98 e di euro 118.589,92.
Entrambi i convenuti si sono costituiti, eccependo l’inopponibilità della perizia resa in ATP e la pendenza del giudizio civile. Il RUP ha inoltre sollevato l’eccezione di prescrizione quinquennale. Il Collegio ha disposto una CTU, depositata il 23 settembre 2025, che ha ricondotto i vizi a un insufficiente spessore e a una carente compattazione dello strato fondazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. Il progettista che assuma anche l’incarico di direttore dei lavori è temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione quale organo tecnico straordinario. Il danno prospettato come derivante dal complesso di tali attività non consente la scissione delle giurisdizioni, sorgendo dal cumulo un’attività professionale unitaria, come affermato dalle Sezioni Unite n. 34350/2021.
È respinta l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c. Il Collegio richiama il principio per cui la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti, con il solo limite del totale recupero già intervenuto in sede civile, non configurandosi litispendenza (Cass. SS.UU. n. 11/2012). Il contenzioso civilistico risulta peraltro definito con transazione del 13 settembre 2024.
Quanto al RUP, la Corte applica il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n. 168/2025) e prescinde dall’eccezione di prescrizione, privilegiando le ragioni di più agevole soluzione. Dagli atti emerge che solo il progetto esecutivo approvato nel dicembre 2013 è stato validato dal RUP, con stratigrafie conformi a quelle ritenute idonee dal CTU. La variante fu approvata da altro responsabile di servizio, così come il certificato di regolare esecuzione, poi decaduto. Le prove su piastra afferiscono a una scelta progettuale ed esecutiva, non rientrando nell’attività di verifica demandata al RUP dagli artt. 55 e ss. d.P.R. n. 207/2010. La domanda è pertanto rigettata.
Quanto al progettista e direttore dei lavori, la Corte ravvisa la responsabilità amministrativa per la modifica peggiorativa della stratigrafia e per l’omessa prescrizione delle prove su piastra, condotta gravemente colposa secondo le indicazioni tecniche richiamate dal CTU. Il danno da ripristino, quantificato in euro 101.375,93, è ascritto al 40 per cento (euro 40.550,37) ex art. 1226 cod. civ., tenendo conto della corresponsabilità dell’impresa. Si aggiunge il danno da indebita percezione di compensi professionali (euro 33.294,16), mentre è escluso il minor valore dell’opera.
Applicando l’art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994, come novellato dalla l. n. 1/2026, il pregiudizio accertato di euro 73.844,53 è ridotto a euro 22.153,35, entro il limite del trenta per cento. Sulla restante quota di euro 51.691,18 il Collegio sospende il giudizio in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 15/2026 della medesima Sezione.
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Nota della Redazione
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