Prescrizione quinquennale inapplicabile ai contributi pubblici dipendenti fino 2026 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 114 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 10-bis, della l. n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 6, lett. a), del d.l. n. 200/2025, conv. in l. n. 26/2026, introduce una previsione legale retroattiva di differimento dell’entrata in vigore della disciplina sulla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dalle amministrazioni pubbliche, rendendo i termini prescrizionali di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo inapplicabili per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 e sino al 31 dicembre 2026. Tale differimento opera anche per i contributi già prescritti alla data di entrata in vigore della norma. La verifica della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro, ai fini previdenziali, non richiede la prova scritta, potendo essere effettuata con altri mezzi, secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 568/1989.

Il Fatto

Una lavoratrice, già dipendente del Ministero dell’Istruzione nella carriera ausiliaria, proponeva appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Puglia che aveva respinto la sua domanda di ricostituzione della pensione, mediante l’inclusione del periodo lavorativo svolto dall’8 marzo 1978 al 18 febbraio 1982. Il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritto il diritto, ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, e carente la prova dell’obbligazione contributiva. L’appellante, deducendo la violazione della normativa sopravvenuta che ha prorogato i termini per la sanatoria delle omissioni contributive, chiedeva la riforma della sentenza e, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti, dichiarata la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del merito, ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., che limita il gravame ai soli motivi di diritto. Ha ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto la domanda attiene ad asseriti errori di diritto relativi all’interpretazione della normativa di riferimento.

Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo di gravame, rilevando che il giudice di prime cure non aveva considerato il comma 10-bis dell’art. 3 l. n. 335/1995. Tale disposizione, introdotta dall’art. 19, comma 1, del d.l. n. 4/2019, ha previsto l’inapplicabilità dei termini di prescrizione per le contribuzioni dovute dalle pubbliche amministrazioni, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. La disciplina è stata oggetto di successive proroghe, da ultimo ad opera del d.l. n. 200/2025, che ha esteso l’inapplicabilità sino al 31 dicembre 2026.

La Corte ha condiviso l’interpretazione della Corte di Cassazione, sez. lav., sent. n. 31060/2024, richiamata dall’INPS, secondo cui la norma non sospende la prescrizione in corso, ma dispone il differimento dell’operatività della disciplina prescrizionale, con efficacia retroattiva. Ne consegue che il giudice di merito non avrebbe potuto dichiarare prescritto il diritto, neppure con riferimento a contributi già prescritti alla data di entrata in vigore della norma.

Quanto al secondo motivo, relativo all’onere probatorio, il Collegio ha rilevato che la documentazione depositata in primo grado, tra cui la raccomandata di assunzione del 1978 e la nota del Provveditorato del 1982, comprova l’esistenza del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata, ma non consente di accertare la continuità del rapporto e l’ammontare delle retribuzioni per l’intero periodo richiesto. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 568/1989, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, quarto comma, della l. n. 1338/1962, nella parte in cui preclude la prova della durata del rapporto e della retribuzione con mezzi diversi dalla scrittura, non potendo l’inadempimento del datore di lavoro risolversi nell’impossibilità per il lavoratore di ottenere il trattamento previdenziale.

Ritenendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, preclusi in sede di gravame, la Corte ha accolto l’appello, annullato la sentenza impugnata e rimesso gli atti al giudice di primo grado, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di appello, stante la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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