Conto giudiziale azioni, legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 120 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, tale veste spetta al sindaco, salvo delegato, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale va reso dal titolare della disponibilità giuridica e non dal detentore materiale dei titoli, con declaratoria di improcedibilità del giudizio instaurato nei confronti di chi tale qualità non rivesta.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, conto reso dal direttore generale della medesima società.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un più recente orientamento della giurisprudenza contabile. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e dunque non legittimato a renderlo.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda l’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale sui titoli azionari e sulle quote di partecipazione detenuti da un ente pubblico.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario è da individuare non nel soggetto che ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).
Con specifico riguardo agli enti locali, la Corte ricorda che, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione trova ora conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, a norma del quale i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).
Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Da ciò deriva il contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e le variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
In coerenza con tale ricostruzione, la Corte osserva che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e rispetto ai quali permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024).
Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto in esame e nulla dispone sulle spese.
Nota della Redazione
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