Responsabilità contabile e nesso causale nel furto di beni sequestrati (Corte dei Conti Sez. II App. n. 62 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto, la prescrizione dell’azione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, dal momento del pagamento al terzo: prima di esso sussiste solo un danno potenziale, non certo e attuale. Ai fini della responsabilità contabile, il nesso causale tra condotta omissiva e danno può essere affermato secondo il criterio del “più probabile che non”, ma non può fondarsi su mere presunzioni: occorre la prova che la condotta doverosa omessa avrebbe effettivamente impedito l’evento. L’accertata superficialità del funzionario, se la sua condotta non è eziologicamente collegata all’ammanco, non integra gli estremi della responsabilità.
Il Fatto
La Procura contabile regionale ha chiesto la condanna di tre soggetti, tra cui l’odierna appellante, al risarcimento di un danno erariale complessivo di euro 36.260,05 in favore del Ministero dell’Interno. Tre voci: i risarcimenti liquidati ad altrettante vittime di furto i cui beni, recuperati e sequestrati, non erano stati restituiti perché non più rinvenuti nell’ufficio reperti di una Questura; i compensi ai periti incaricati della stima; il danno da disservizio per le ore di straordinario impiegate nel riordino.
La responsabilità è stata ripartita secondo l’apporto causale e il ruolo apicale di ciascuno. Con la sentenza n.206/2024 la Sezione giurisdizionale regionale ha condannato l’appellante a pagare euro 12.691,00, oltre accessori. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
L’appellante contesta anzitutto il rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che il dies a quo coincida con la scoperta dell’ammanco o con l’archiviazione penale. Il Collegio non aderisce: per il danno indiretto, l’attualità del pregiudizio si integra solo con il pagamento al terzo. L’esercizio dell’azione contabile postula un danno già verificatosi; in coerenza con l’art. 2935 cod. civ., il pagamento è il dies a quo del termine, anche dopo le modifiche della legge n.1/2026. I pagamenti risarcitori e i compensi ai periti risalgono agli anni 2021 e 2022, dunque meno di cinque anni prima dell’invito a dedurre del 16 ottobre 2023: l’eccezione è infondata.
Quanto al danno da disservizio, la Corte respinge l’eccezione con motivazione diversa da quella del primo Giudice. La conoscibilità del fatto prescindeva dal procedimento penale, poiché lo straordinario fu chiesto proprio per rimediare al disordine all’origine dell’asportazione. L’appellante non ha però provato la data del pagamento, che l’attore pubblico ha indicato e che non è stata contestata.
La questione di legittimità costituzionale, prospettata in subordine, è dichiarata manifestamente infondata per genericità e per la consolidata giurisprudenza contabile richiamata in senso conforme.
Il nucleo del gravame attiene al nesso causale. Richiamati l’art. 259 cod. proc. pen. e l’art. 1177 cod. civ., la Corte muove dal principio per cui il responsabile dell’ufficio cui è affidata la custodia giudiziaria deve adottare le misure organizzative per evitare furti o smarrimenti. Sul piano della causalità, il danno è ascrivibile all’omissione solo se la condotta doverosa ne avrebbe impedito l’evento; la causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso è quella che, da sola, basta a provocarlo.
Il Collegio ritiene non sufficientemente dimostrato il nesso eziologico. Non è provato che spettasse all’appellante, e non al Dirigente da cui l’ufficio dipendeva, l’adozione delle disposizioni organizzative; le sue competenze non risultano definite nel provvedimento di nomina, né vi è delega ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n.165/2001. L’assenza di prova circa la data della sottrazione, il mancato riordino dopo il suo trasferimento, l’avvicendamento del personale e il ritrovamento di una seconda chiave della stanza blindata nel luglio 2013 confortano la tesi che la condotta di altri possa avere in via esclusiva cagionato l’evento. La superficialità resta censurabile, ma senza prova causale la responsabilità non sussiste. L’appello è accolto e le spese dei due gradi, liquidate in euro 3.000,00, sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1177 c.c. – Obbligazione di custodire
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 259 c.p.p. – Custodia delle cose sequestrate