Parere negativo su acquisizione di partecipazione societaria e in house providing (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 130 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti rende sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non può essere favorevole quando la deliberazione non motivi in ordine ai parametri della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e dell’analisi comparativa tra gestione diretta, esternalizzata e associata. La motivazione costituisce il fulcro dell’attività di controllo, che il legislatore conforma nei tempi, nei parametri e negli esiti. L’omessa analisi di tali profili assorbe ogni ulteriore motivo critico e impone l’esito negativo.

Il Fatto

Il comune di Busto Garolfo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 31 marzo 2025, con la quale intendeva acquisire una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata e affidare a quest’ultima, in in house providing, alcuni servizi, tra cui la manutenzione dei cimiteri, la pulizia di stabili comunali, la manutenzione di alloggi ERP e di impianti sportivi.

Il comune ha chiesto il parere preventivo previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118. La questione arriva all’adunanza collegiale per la verifica di conformità dell’atto ai parametri di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che il comma 3 dell’art. 5 impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022, la Corte qualifica quello esercitato come una peculiare attività di controllo, i cui tempi, parametri ed esiti sono individuati dal legislatore. Il controllo ha per oggetto l’atto deliberativo e si indirizza alla sua motivazione, come chiarito da questa Sezione con la deliberazione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022.

Nel merito, la lettura della deliberazione, pur integrata dagli allegati, non definisce i contorni dell’operazione: non emerge se l’acquisto di quote, per l’importo di 56.785,61 da corrispondere in tre anni, derivi da cessione di altri soci o da aumento di capitale; non è indicata la percentuale di capitale sociale acquisita; non è precisata la durata della partecipazione, dichiaratamente finalizzata a una gestione in house per un orizzonte indeterminato o, allo stato degli atti, venticinquennale.

La Corte rileva inoltre che dell’operazione unitaria non sono rappresentati i costi annui stimati e i corrispettivi ordinari delle diverse attività da affidare. Manca un quadro economico di raffronto rispetto all’ipotesi di esternalizzazione o alla gestione attuale, e non è considerata l’alternativa della gestione associata delle funzioni dell’ufficio tecnico-patrimoniale mediante convenzione o consorzio, ai sensi degli articoli 30 e 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La relazione di congruità si limita a indicare i prezzi unitari della società, ritenuti congrui, con un generico riferimento a un’indagine di mercato non documentata. L’omessa analitica motivazione sui predetti punti, richiesta dalla stessa rubrica dell’art. 5, impedisce di rendere parere favorevole e assorbe gli ulteriori motivi critici. La Sezione esprime così parere negativo e dispone la trasmissione via PEC al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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