Il consegnatario di beni in uso non rende il conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 197 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è tenuto alla resa del conto giudiziale il consegnatario di beni mobili dell’ente locale che li detenga per mero debito di vigilanza, essendo i medesimi in uso continuativo presso gli uffici e non custoditi in un deposito o magazzino alimentato da carico e scarico. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, il conto giudiziale presuppone un debito di custodia tecnicamente qualificato. In difetto di tale presupposto, il giudizio di conto è improcedibile per carenza dei requisiti minimi essenziali.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2013, resa da un consegnatario di beni in servizio presso un Comune, con incarico di responsabile dell’ufficio segreteria e servizi alla persona. Il conto era stato redatto sul modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, con indicazione delle consistenze iniziali e finali, del carico e dello scarico, in quantità e valore per categoria inventariale.
Il magistrato istruttore ha sottoposto a verifica l’ammissibilità e procedibilità del conto. La gestione contestata non riguardava beni mobili né materie oggetto di custodia in deposito, bensì le immobilizzazioni del settore di riferimento. Richiesto chiarimento sulla tipologia di gestione affidata, l’ente ha precisato che il debito del consegnatario sarebbe stato di mera vigilanza, senza individuazione di beni riferibili a una gestione con custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla portata dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dalla resa del conto giudiziale coloro i quali hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso cui si trovino stampati, registri o oggetti destinati all’uso per il servizio dell’ufficio. La norma individua nel conto giudiziale uno strumento legato alla gestione contabile tipica del consegnatario, non alla mera detenzione strumentale.
La Corte richiama il quadro regolamentare di riferimento e ne trae la distinzione tra il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino — alimentato direttamente dalla produzione o destinato a costituire scorte — e il consegnatario cui sono affidati beni in uso continuativo presso le articolazioni funzionali. Solo nel primo caso si configura un debito di custodia; nel secondo opera un obbligo di vigilanza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative nei limiti funzionali alle esigenze di approvvigionamento.
Da ciò deriva che i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e quelli che ne costituiscono il funzionamento sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione. La qualificazione è confermata dal consolidato orientamento della giurisprudenza contabile richiamato nel provvedimento, che in materia di beni immobili e mobili riserva la resa del conto ai soli consegnatari titolari di debito di custodia.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra una gestione degli stessi in magazzino, conforme al modello 24. Manca, dunque, il presupposto normativo della resa del conto: il conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi per individuare con esattezza i beni dati in consegna.
La Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto, venendo meno i presupposti per la sua instaurazione. Nulla è disposto per le spese.
Nota della Redazione
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