Parere positivo sull’acquisizione di partecipazione consortile da parte della Camera di commercio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 132 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono chiamate a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, sulla conformità dell’atto di acquisizione di una partecipazione societaria ai parametri di sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione socia si atteggia in modo differenziato in ragione delle peculiarità dell’operazione: quando l’acquisizione riguarda una quota di importo contenuto di una società consortile già operativa, già assoggettata ai controlli mediante la trasmissione dei piani di revisione ex art. 20 TUSP, e di natura strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente, tale onere può ritenersi assolto anche mediante il richiamo sintetico e per relationem di statuto e bilanci, senza una compiuta analisi economico-finanziaria degli stessi. Il parere favorevole presuppone la riconducibilità della società alla categoria dell’autoproduzione di beni o servizi strumentali di cui all’art. 4, comma 2, lettera d), TUSP.

Il Fatto

Un ente camerale ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la deliberazione con cui ha stabilito di acquisire la qualità di socio di un consorzio per l’innovazione tecnologica, società consortile a responsabilità limitata, mediante l’acquisto di una quota di valore nominale pari a 1.000,00 euro. L’operazione è stata sottoposta a parere ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022.

Il quesito investe la verifica dell’adempimento dell’onere motivazionale che grava sull’Amministrazione pubblica che assume la posizione di socio e la natura della funzione esercitata dalla Sezione in questa sede.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta la questione della natura della funzione esercitata. Pur qualificando la pronuncia come “parere”, la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG, secondo cui essa postula lo svolgimento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti.

Sul piano dell’ambito oggettivo, la Sezione applica il principio delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022: l’art. 5, comma 3, TUSP limita il proprio ambito ai soli momenti in cui l’Amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualifica di socio. Poiché nella fattispecie l’ente ha deliberato di acquisire tale qualità, il provvedimento è assoggettato al controllo.

Nel merito, la Corte verifica l’adempimento dell’onere motivazionale rispetto ai parametri normativi. Quanto alla compatibilità con i fini istituzionali (art. 5, comma 1, TUSP), la società opera in ambiti riconducibili alle funzioni camerali individuate dalla legge n. 580/1993 e ammette nel proprio assetto proprietario esclusivamente enti e organismi pubblici del sistema camerale: la sua natura strumentale consente di ricondurla all’autoproduzione di beni o servizi di cui all’art. 4, comma 2, lettera d), TUSP.

Sulla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, la Sezione ribadisce che tali criteri, pur evocando parametri aziendalistici, non si traducono per la Corte in una compiuta analisi economica e finanziaria della documentazione. La motivazione dell’ente — assenza di personale interno qualificato e necessità di ricorrere a esternalizzazioni con minori garanzie di efficacia — è ritenuta sufficiente. L’impatto finanziario è contenuto e l’apporto è rapportato al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Corte rileva che la norma richiede all’ente di “dar conto” della compatibilità del modello prescelto, con portata più rilevante in caso di acquisizione di quote di società già operativa; l’ente non motiva sotto tale profilo, ma il rilievo non inficia il giudizio complessivo. Sulla disciplina degli aiuti di Stato (art. 5, comma 2, TUSP) la motivazione è incentrata sui vincoli di composizione della compagine sociale e sull’operatività nei confronti dei soli soci. La Sezione esprime quindi parere positivo e ordina la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *