Parere parzialmente negativo su acquisto indiretto di partecipazione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 13 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un’amministrazione pubblica acquista una partecipazione, anche indiretta, in una società già costituita è soggetto all’art. 5, comma 3, T.U.S.P. e deve contenere una motivazione analitica e rafforzata. Il giudizio di indispensabilità del modulo societario non può essere assorbito dalle valutazioni di convenienza economica, costituendo parametri autonomi e non sovrapponibili. La comparazione tra lo strumento societario e le alternative organizzative ammesse dall’ordinamento è necessaria, e deve fondarsi sull’oggetto sociale risultante da statuto e atto costitutivo, non sulle concrete modalità tecnologiche di svolgimento dell’attività. Il parere negativo non preclude all’ente di procedere, ma impone una motivazione rafforzata e la pubblicazione delle ragioni del dissenso.
Il Fatto
Il Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui autorizza la propria partecipata, società a controllo pubblico congiunto gestore unico del servizio rifiuti nell’ambito territoriale, a sottoscrivere una quota del 34% di una società già costituita, titolare di un progetto impiantistico basato su tecnologia brevettata. Per effetto dell’operazione il Comune diviene titolare di una partecipazione indiretta nella società target.
L’atto perviene privo degli allegati richiamati e senza il parere dell’organo di revisione. Il magistrato istruttore formula quesiti specifici. Il Comune produce la documentazione richiesta e ammette di non aver svolto la consultazione pubblica dello schema di delibera, di avervi sopperito con la sola pubblicazione all’albo pretorio e di non aver acquisito il parere del revisore, che si era dichiarato disponibile a renderlo solo successivamente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione di controllo: il legislatore l’ha qualificata come parere, priva di effetti preclusivi, ma assistita da parametri definiti e da una procedura scandita dall’art. 5 T.U.S.P., richiamato dall’art. 8, comma 1. Le Sezioni riunite in sede di controllo avevano già chiarito che il sindacato cade sui presupposti giuridici ed economici della scelta, prima che questa sia attuata con strumenti privatistici, e che l’istruttoria non sospende il termine di sessanta giorni.
Sul piano formale, la Corte rileva che la delibera è stata adottata dal Consiglio comunale secondo le modalità prescritte, ma difetta del parere obbligatorio dell’organo di revisione ex art. 239 T.U.E.L., prescritto per le proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni. Il parere a motivazione rinforzata deve precedere l’adozione dell’atto: quello successivo perde la natura consultiva e assume funzione di ratifica, viziando il procedimento. La Corte distingue tale parere da quelli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 T.U.E.L., la cui omissione rileva solo sul piano interno. Richiama poi l’art. 8, comma 2, T.U.S.P., ove la mancanza o invalidità dell’atto deliberativo determina l’inefficacia dell’atto di acquisto. Sul tipo societario nulla osta, ma lo statuto della target limita la circolazione delle quote nei primi cinque anni e prevede deroghe e prerogative a favore di uno solo dei soci privati.
La Corte censura poi il mancato espletamento della consultazione pubblica dello schema di delibera: la pubblicazione all’albo pretorio non equivale all’adempimento, che riguarda uno specifico atto e prescinde dalla natura diretta o indiretta della partecipazione. Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la Sezione si limita a prendere atto della motivazione, richiamando la necessità di un’adeguata istruttoria e di una motivazione rafforzata, anche in ragione della possibile qualificazione dell’impianto come impianto minimo e dei profili concorrenziali devoluti ad altra Autorità.
Sul piano sostanziale, il Collegio reputa superabile la carenza motivazionale sulla funzionalizzazione, essendo l’oggetto sociale riconducibile alla produzione di servizi di interesse generale. Non ritiene invece assolto l’onere sull’indispensabilità: le due società presentano oggetto sociale in parte analogo e la diversità tecnologica attiene alle modalità concrete di svolgimento dell’attività, non alla sua astratta previsione statutaria, con possibile contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), T.U.S.P. Rileva inoltre che il ricorso al mercato non è stato esplorato funditus, che l’assetto statutario non prevede tutele per la compagine pubblica nonostante la partecipazione minoritaria, e che risulta ipotizzabile la posizione di mero cliente dell’impianto.
Sulla sostenibilità finanziaria oggettiva, pur prendendo atto della redazione del piano economico-finanziario, la Corte evidenzia la mancata asseverazione finale, l’assenza di analisi di sensitività e di verifica dei mercati di sbocco, il difetto di stima di voci di costo e l’assenza di spese di mantenimento. Sulla sostenibilità soggettiva incide nuovamente la mancanza del parere contabile. Sulla convenienza economica, le analisi si fondano sui dati del piano già oggetto di rilievi, senza ponderare la diversa rischiosità tra la posizione di socio e quella di cliente. Il parere è pertanto reso in senso parzialmente negativo.
Nota della Redazione
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