Prova della notifica dell’appello contabile depositata tardivamente: inammissibile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 196 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, l’appello si propone mediante notificazione nel termine di cui all’art. 178 c.g.c. e deve essere depositato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’art. 180 c.g.c. La documentazione attestante la previa notifica del gravame può essere prodotta anche successivamente al deposito dell’atto, ma non oltre il termine assegnato con il decreto di fissazione dell’udienza. Nel giudizio pensionistico, in cui l’udienza è già di discussione, tale termine ultimo va individuato in quello fissato per il deposito di documenti e memorie difensive. Il deposito intempestivo della prova della notifica preclude al giudice la verifica d’ufficio della regolare instaurazione del contraddittorio e determina l’inammissibilità dell’appello.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare in quiescenza, aveva chiesto la riliquidazione della pensione con l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell’aliquota prevista dall’art. 44 del medesimo testo unico. La Sezione giurisdizionale per la regione Veneto aveva respinto il ricorso e lo aveva in parte dichiarato inammissibile, richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 ed escludendo l’applicabilità dell’aliquota del 2,44% annuo alla quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha interposto appello, depositato sul sistema informatico l’11 luglio 2022 e notificato all’INPS a mezzo servizio postale in data 23-30 giugno 2022, con notifica del decreto di fissazione dell’udienza in data 4 dicembre 2024. La prova della notifica è stata depositata solo il 4 luglio 2025, oltre il termine assegnato con il decreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio la questione dell’ammissibilità dell’appello, ricostruendo il duplice adempimento previsto dal codice contabile: la notificazione dell’atto impugnatorio, funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio, e il deposito presso la segreteria entro trenta giorni dall’ultima notificazione, volto a radicare il giudizio.
Sul punto la Corte richiama la pronuncia di questa Sezione n. 186/2025, resa in vicenda sovrapponibile, e la giurisprudenza di legittimità in tema di strumentalità delle forme processuali, da Cass. civ., Sez. Un., n. 16598 del 2016 fino a Cass. civ., Sez. III, n. 3580 del 2025, ispirata all’effettività della tutela giurisdizionale e ai principi degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU.
Da questi approdi la Sezione trae la conclusione che il deposito della prova della notifica assume valenza strumentale e può essere assolto anche successivamente al deposito del gravame. L’art. 180, comma 3, c.g.c. sanziona con l’inammissibilità solo la mancanza, non la tardività della prova. Tuttavia, nei giudizi contabili l’udienza è già di discussione: il thema decidendum deve essere definito e il giudice deve poter espletare le verifiche preliminari.
Il termine ultimo per il deposito della documentazione, anche di quella connessa alle condizioni di ammissibilità, è dunque quello stabilito dall’art. 191 c.g.c., coincidente con quello fissato dal decreto per il deposito di documenti e memorie. Nel caso concreto la prova è stata prodotta il 4 luglio 2025, ben oltre il termine di venti giorni antecedenti l’udienza.
La Corte dichiara quindi il gravame inammissibile e, avendo definito il giudizio mediante una questione pregiudiziale, compensa integralmente le spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
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Nota della Redazione
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