Parere negativo sulla partecipazione comunale alla società mista per il servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 15 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP ha ad oggetto i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’ente di assumere la qualifica di socio, da scrutinare prima che l’operazione sia attuata con strumenti privatistici. La motivazione analitica richiesta dall’art. 5, commi 1 e 2, TUSP non può essere assolta per relationem ancorandosi ad atti dell’ente d’ambito che, alla data della deliberazione consiliare, siano stati superati o modificati: il rinvio deve riferirsi a provvedimenti esistenti e consentire il controllo, sicché l’ente è tenuto a una nuova deliberazione se l’assetto presupposto muta. Le clausole statutarie e pattizie che assicurano al socio privato la restituzione integrale del capitale versato e la remunerazione di ogni attività senza meccanismi di riduzione dei corrispettivi eludono la corretta allocazione del rischio operativo nel partenariato pubblico-privato, snaturando la concessione. È inoltre carente la motivazione sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato e sull’avvenuta consultazione pubblica.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale campano, con deliberazione fondata sul richiamo agli atti di pianificazione dell’Ente Idrico Campano, decide di aderire alla costituenda società mista Sannio Acque s.r.l. per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito distrettuale sannita, impegnandosi a sottoscrivere una quota di capitale pari a 2,00 euro per abitante.
La deliberazione è trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Campania ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. Nella camera di consiglio del 22 gennaio 2024 il Collegio esamina l’atto e la documentazione successivamente integrata dall’Ente d’Ambito con nota del 13 gennaio 2024, che dà conto di modifiche sopravvenute al piano economico-finanziario di distretto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione del controllo: collocato nel passaggio tra la fase pubblicistica della determinazione e quella privatistica dell’attuazione, esso sottopone a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Superata la verifica dei presupposti soggettivi, oggettivi e di competenza, il Collegio si sofferma sugli oneri di motivazione analitica. Il Comune ha ritenuto assolto l’onere per relationem, richiamando le deliberazioni dell’Ente d’Ambito. Tuttavia la motivazione per relationem è ammissibile solo se il rinvio rende agevole il controllo e non può riferirsi a un rinvio mobile e dinamico ad atti adottati dopo la decisione comunale. Poiché i provvedimenti dell’ente d’ambito erano stati modificati, il Comune avrebbe dovuto verificare autonomamente la persistenza dell’interesse e adottare una nuova deliberazione.
Nel merito, la Corte rileva l’assenza di una valutazione della sostenibilità soggettiva, parametrata alla situazione finanziaria del singolo ente, e la carenza di un adeguato business plan idoneo a dimostrare la sostenibilità oggettiva dell’operazione. Il Comune non ha trasmesso il piano economico-finanziario, limitandosi a una relazione esplicativa, né ha svolto l’analisi di sensitività richiesta dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 201/2022.
Quanto allo statuto, il Collegio censura le clausole che richiamano il modello in house, incompatibili con l’oggetto esclusivo della società mista, e le previsioni sulle cosiddette riserve targate, che espongono il socio pubblico al ripiano delle perdite in spregio all’art. 14 TUSP e al divieto di soccorso finanziario. Sul piano dell’allocazione dei rischi, le norme statutarie e pattizie garantiscono al socio privato la restituzione integrale del capitale e la remunerazione delle prestazioni senza riduzione dei corrispettivi, in contrasto con l’art. 177 d.lgs. n. 36/2023 e con la necessità di una matrice dei rischi, trasformando il socio operativo in mero socio finanziatore.
Risultano infine inadempiuti gli obblighi di motivazione sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e sull’avvenuta consultazione pubblica dello schema deliberativo. Per queste ragioni la Sezione esprime parere negativo sulla partecipazione alla costituenda società.
Nota della Redazione
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