Rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 230 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di benefici previdenziali per esposizione ultradecennale all’amianto, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, sussiste anche nei confronti del personale ancora in servizio, atteso che la norma riconosce un’accrescimento figurativo dell’anzianità contributiva utile sia per il diritto sia per la misura del trattamento pensionistico. Il beneficio della rivalutazione contributiva con coefficiente dell’1,5% spetta al lavoratore che abbia maturato un periodo ultradecennale di esposizione qualificata alle polveri di amianto, accertata dal consulente tecnico d’ufficio. Le eccezioni di decadenza e prescrizione fondate sull’art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 e sull’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 sono inconferenti nel giudizio contabile.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto, ha adito la Corte dei conti dopo che il Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, con sentenza declinatoria, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ha chiesto il riconoscimento dell’esposizione ultradecennale all’amianto e la conseguente rivalutazione dei contributi previdenziali nella misura dell’1,5%, con obbligo dell’INPS di aggiornare la posizione contributiva.

L’INPS si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva per la permanenza in servizio del ricorrente, la decadenza, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza della prova dell’esposizione qualificata. Il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio affidandola all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione passiva dell’INPS, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la giurisdizione contabile si incardina anche per il personale in servizio, poiché il beneficio dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 opera sul piano figurativo dell’anzianità contributiva. L’istituto previdenziale è il detentore della posizione del lavoratore.

Parimenti infondate sono state ritenute le eccezioni di decadenza. Il ricorrente aveva presentato domanda all’INAIL in data 12 maggio 2005, prima del termine del 15 giugno 2005 fissato dall’art. 47, comma 5, del d.l. n. 269/2003, e già nel 2000 aveva inoltrato istanza di rivalutazione all’INPDAP. L’eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 è stata giudicata inconferente, riferendosi la norma all’ordinamento previdenziale di pertinenza del giudice ordinario. La prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 è stata esclusa perché la fattispecie riguarda un accrescimento contributivo previsto per legge, che prescinde dal versamento dei contributi.

Nel merito, la Corte ha condiviso le conclusioni del CTU, che ha accertato con elevato grado di probabilità un’esposizione del ricorrente superiore a 100 fibre/litro per undici anni. La relazione ha descritto gli ambienti lavorativi e le lavorazioni a rischio, individuando nella qualifica di “operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche” un’attività caratterizzata da interazione diretta con materiali contenenti amianto. Il parere è stato giudicato completo, immune da vizi logici e coerente con la documentazione.

La Corte ha quindi riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva mediante applicazione del coefficiente dell’1,5%, rilevando che le domande amministrative erano state proposte prima della modifica recata dall’art. 47 del d.l. n. 269/2003, che ha ridotto il beneficio all’1,25% ai soli fini della misura della pensione. Ha richiamato la clausola di salvaguardia dell’art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003, che fa salve le disposizioni previgenti per i lavoratori che avevano maturato il diritto o presentato domanda entro il 2 ottobre 2003.

Il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del diritto alla rivalutazione del periodo ultradecennale di esposizione qualificata. L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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