Controllo spese elettorali: accertata l’assenza di irregolarità nella rendicontazione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 159 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La verifica si estende alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese e delle relative fonti di finanziamento indicate nei consuntivi. Qualora dall’istruttoria non emergano violazioni, il Collegio accerta l’assenza di irregolarità nella rendicontazione. L’accertamento positivo non esaurisce l’attività del Collegio, che dispone la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale per la successiva pubblicità di legge.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal controllo sulle spese elettorali relative alla tornata amministrativa del 2023. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Campania con decreto presidenziale n. 8 del 16.02.2024, è stato chiamato a verificare la rendicontazione delle liste che avevano partecipato alle elezioni comunali.

Tra i comuni rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina figurano quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, individuati sulla base delle comunicazioni del Ministero dell’Interno e degli uffici territoriali competenti. Il controllo ha riguardato, per il Comune di Marcianise, quattordici liste partecipanti alla consultazione del 14/15 maggio 2023, senza turno di ballottaggio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Richiama la legge n. 515/1993 in materia di disciplina delle campagne elettorali e la legge n. 96/2012, che all’art. 13, comma 6, attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese elettorali.

Il Collegio dà atto della modifica introdotta dall’art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014, che ha elevato a 30.000 abitanti la soglia demografica rilevante per l’assoggettamento al controllo, sostituendo la precedente soglia dei 15.000 abitanti. Richiama altresì l’art. 14-bis del d.l. n. 149/2013 e l’art. 1 della legge n. 3/2019 in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Sul piano organizzativo, il Collegio richiama i criteri enunciati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014. Individua nel verbale n. 2 del 18.07.2024 il momento in cui ha disposto l’adozione dei provvedimenti conclusivi, fissando al 08.02.2024 — data di arrivo dell’ultimo consuntivo via PEC — il dies a quo per il computo del termine semestrale di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993.

All’esito dell’istruttoria, documentata nella relazione conclusiva n. 3400 del 22.05.2024, il Collegio esamina la posizione delle quattordici liste del Comune di Marcianise e accerta l’assenza di irregolarità nella rendicontazione di spese e finanziamenti. Dispone, infine, la trasmissione della deliberazione e dell’allegato referto al Presidente del Consiglio comunale, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e ad assicurarne l’adeguata pubblicità ai sensi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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