Parere negativo sulla partecipazione comunale a società mista per il servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 16 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione analitica richiesta dall’art. 5, comma 1, TUSP per la costituzione di una società a partecipazione pubblica o l’acquisto di partecipazioni non può essere assolta mediante rinvio per relationem a provvedimenti dell’Ente d’Ambito adottati dopo la deliberazione consiliare, essendo necessario che gli atti richiamati esistano al momento della scelta comunale e che il Comune ne verifichi autonomamente la persistenza dell’interesse. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP investe la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La sostenibilità finanziaria va scrutinata anche in senso soggettivo, valutando gli effetti dell’operazione sul bilancio dell’ente locale, e presuppone un Business Plan e un PEF attendibili. Clausole statutarie che garantiscano al socio privato il recupero del capitale indipendentemente dall’andamento della società e l’assenza di allocazione del rischio operativo in capo al concessionario snaturano la concessione in appalto e si pongono in contrasto con gli artt. 4, comma 2, lett. c), e 17, comma 1, TUSP e con l’art. 177 d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

Il Comune di Dugenta ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la delibera consiliare con cui ha aderito alla costituenda società mista Sannio Acque s.r.l., incaricata della gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Distrettuale Sannita, nella forma del partenariato pubblico-privato, approvandone lo statuto.

La scelta si fonda sul Piano d’Ambito Distrettuale adottato dall’Ente Idrico Campano e sulla delibera del Consiglio di Distretto che ha individuato la società a capitale misto come forma di gestione. Il Comune ha motivato per relationem, richiamando i provvedimenti dell’Ente d’Ambito e la relazione illustrativa del PEF. La Sezione aveva già dichiarato il non luogo a provvedere su una precedente delibera di adesione, poi annullata in autotutela.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto l’ambito del controllo. Il Comune rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette al TUSP e l’operazione di adesione alla costituenda società mista ricade nello spettro oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP, che richiama anche le società miste disciplinate dall’art. 17 TUSP. La competenza è radicata in capo alla Sezione regionale trattandosi di atto di ente locale.

Sul piano della motivazione, la Corte ribadisce che le Sezioni Riunite hanno individuato la funzione del controllo nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata con gli strumenti privatistici. La motivazione per relationem è ammissibile solo se il rinvio consente un controllo agevole e riguarda atti esistenti alla data della deliberazione consiliare. Nel caso di specie il Comune ha richiamato provvedimenti dell’Ente d’Ambito sopravvenuti e modificati successivamente, senza una nuova deliberazione che rivalutasse l’interesse alla partecipazione in presenza delle mutate previsioni economico-finanziarie.

Quanto alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022: l’operazione deve essere suffragata da un Business Plan o da analisi di fattibilità, con previsioni di conto economico, flussi finanziari, situazione patrimoniale prospettica e individuazione di scenari alternativi. Il PEF trasmesso indica una durata di 27 anni dal 2025, in contrasto con la durata di 29 anni del Piano precedente e con la scadenza statutaria fissata al 31.12.2050. Manca inoltre una valutazione soggettiva dell’impatto dell’operazione sul bilancio comunale.

La Sezione censura quindi lo statuto. Le clausole sull’oggetto mutuano la disciplina dell’in house di cui all’art. 16 TUSP mentre per le società miste l’oggetto deve essere esclusivo, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Le disposizioni sulle riserve targate espongono il socio pubblico al ripiano delle perdite, in tensione con il divieto di soccorso finanziario dell’art. 14 TUSP. La clausola che assicura al socio privato il recupero del capitale anche in caso di esclusione per inadempienze contrasta con l’art. 2473 cod. civ. e con il divieto di patto leonino.

Infine, l’allocazione dei rischi: lo schema di contratto e i patti parasociali non trasferiscono alcun rischio operativo al socio privato, trasformando la concessione in appalto, in contrasto con l’art. 177 d.lgs. n. 36/2023. La delibera, inoltre, non dà atto della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato né della consultazione pubblica richiesta dall’art. 5, comma 2, TUSP. Per queste ragioni la Sezione esprime parere negativo sulla partecipazione comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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