Pensione privilegiata: rinuncia agli atti e accettazione per presa d’atto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 262 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, comunicata in udienza dal difensore della parte ricorrente, determina l’estinzione del processo quando la controparte ne prenda atto senza opporvisi. La presa d’atto dell’ente previdenziale, lungi dal costituire una mera adesione formale, integra sostanziale accettazione della rinuncia. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 116, comma 7, c.g.c., con assorbimento di ogni ulteriore domanda e compensazione delle spese secondo il principio del nulla sulle spese.

Il Fatto

La ricorrente, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria. Il ricorso è stato depositato in data 9 maggio 2025 nei confronti dell’I.N.P.S..

All’udienza del 19 novembre 2025 il difensore della ricorrente ha comunicato la rinuncia agli atti del giudizio. Il difensore dell’I.N.P.S. ha preso atto della rinuncia, dichiarando l’assenza di interesse alla prosecuzione. La questione si è quindi concentrata sulla qualificazione giuridica di tale condotta processuale e sulla conseguente sorte del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio monocratico ha affrontato il tema della rinuncia agli atti e dei suoi effetti estintivi nel processo contabile. La ricorrente ha manifestato in udienza la volontà di non coltivare più la domanda di pensione privilegiata; l’ente previdenziale ha reagito con una dichiarazione di presa d’atto.

La Corte ha ritenuto che la presa d’atto dell’I.N.P.S. non si esaurisca in una neutra registrazione dell’atto altrui, ma esprima un sostanziale consenso alla rinuncia. Il giudice ha richiamato sul punto un precedente della Corte dei conti, III Sez. Giur. App., 15 giugno 2021, n. 311, che già aveva qualificato la presa d’atto come accettazione implicita della rinuncia.

Su tale premessa, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, individuandoli nell’art. 116, comma 7, c.g.c., norma che regola appunto l’ipotesi di rinuncia agli atti accettata dalla controparte. La formulazione della norma è stata applicata in coerenza con l’orientamento richiamato.

Il dispositivo ha dunque dichiarato l’estinzione del ricorso n. 37900, con pronuncia di nulla sulle spese. La decisione è stata assunta in composizione monocratica e depositata il 20 novembre 2025, con contestuale ordine alla Segreteria di apporre l’annotazione a tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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