Controllo societario Tusp sull’atto dell’ente d’ambito (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 171 del 30.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preliminare affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, Tusp ha per oggetto l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, con il quale una pubblica amministrazione assume la qualifica di socio. La legittimazione a trasmettere l’atto spetta pertanto all’amministrazione destinata a entrare nella compagine societaria, non all’ente di governo dell’ambito che si limiti a deliberare la forma di gestione del servizio a rete. Nei servizi pubblici locali a rete, l’atto con cui l’ente d’ambito sceglie il modello gestionale non è sottoposto al vaglio della magistratura contabile, restando assoggettati a controllo gli atti adottati dai singoli comuni partecipanti. Il controllo non può essere attivato da chi non assume la veste di socio, dovendosi escludere che ragioni di economia procedimentale valgano ad ampliare il perimetro oggettivo e soggettivo della norma.
Il Fatto
Nell’ambito del riordino del servizio idrico integrato regionale, l’Ente Idrico Campano riveste il ruolo di ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, ripartito in ambiti distrettuali. Per l’Ambito Distrettuale Sannita, il Consiglio di Distretto ha dapprima individuato quale forma di gestione una società mista a prevalente capitale pubblico, scelta poi confermata dal Comitato Esecutivo dell’Ente. A valle di tale indirizzo, i singoli comuni dell’ambito avevano manifestato la volontà di acquisire quote della costituenda società, trasmettendo le rispettive deliberazioni alla Sezione regionale di controllo, che su alcune si era espressa con pareri non favorevoli, segnalando criticità sugli schemi di statuto e di patti parasociali.
Con deliberazione del 19 giugno 2024, n. 30, il Comitato Esecutivo dell’Ente ha preso atto dell’aggiornamento degli atti societari, approvando la relazione sulle ragioni e i requisiti della forma di affidamento prescelta, con i relativi allegati. Nel trasmettere l’atto alla Corte dei conti, l’Ente ha rappresentato l’intento di concentrare in un unico esame le deliberazioni dei comuni, tutte simili, evitando aggravamenti procedimentali. La questione sottoposta concerne dunque la possibilità di attivare il controllo su un atto dell’ente d’ambito, anziché sulle deliberazioni dei singoli comuni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla fisionomia del controllo ex art. 5, comma 3, Tusp, come novellato dalla legge n. 118 del 2022. Esso interviene nella fase genetica dell’operazione societaria, tra la determinazione pubblicistica di assumere la veste di socio e la sua attuazione con gli strumenti del diritto privato. La funzione è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata, secondo l’insegnamento delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.
Il nodo preliminare riguarda la legittimazione soggettiva. La Sezione ricostruisce il panorama delle pronunce regionali, tra indirizzi favorevoli all’eccezione sull’onere motivazionale di cui all’art. 5, comma 1, Tusp e orientamenti che, muovendo da premesse analoghe, sono comunque entrati nel merito. Richiama poi la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024, che ha interpretato in senso non estensivo la clausola derogatoria, escludendo dal regime di esonero gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire all’amministrazione la facoltà di costituire società in determinati ambiti settoriali. Su tale base, la Sezione conferma che la fattispecie non integra l’eccezione e che permane l’onere di motivazione analitica.
Il profilo assorbente attiene però all’oggetto del controllo. Secondo il tenore dell’art. 5, comma 3, Tusp, l’atto da trasmettere è quello di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione. Le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno individuato nell’assunzione della qualità di socio la linea di confine tra gli atti da sottoporre all’esame della Corte e quelli esclusi. L’Ente Idrico Campano, nella specie, non partecipa alla costituzione del nuovo organismo societario né acquista la veste di socio: si limita a scegliere il modello gestionale tra quelli ammessi dalla legge, scelta che potrebbe persino non comportare la creazione di alcuna società.
Non convince, ad avviso del Collegio, l’orientamento che riconduce la legittimazione all’ente d’ambito per ragioni di economia procedimentale. Tali esigenze non possono obliterare il dato letterale della norma, che identifica l’oggetto della trasmissione nell’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione. Una cosa è ammettere che l’atto dell’ente idrico possa integrare, per relationem, la motivazione dell’atto del singolo comune; altra è riconoscere una legittimazione soggettiva dell’ente d’ambito che non trova riscontro nel testo normativo. La conseguenza è il non luogo a provvedere sulla deliberazione del Comitato Esecutivo, con trasmissione della deliberazione all’Ente ai sensi dell’art. 5, comma 4, Tusp.
Nota della Redazione
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