Criticità gestionali nell’attuazione del progetto PNRR di mobilità elettrica: la sostenibilità degli oneri correnti e il sistema dei controlli interni non possono essere comprovati da mere affermazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 1 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione dei fondi PNRR, non si limita alla verifica della regolarità degli atti di spesa, ma valuta l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse. Nell’ambito di tale sindacato, l’affermazione generica di un ente locale circa la propria capacità di sostenere gli oneri correnti derivanti dalla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati non può esimere l’amministrazione dall’obbligo di fornire una stima puntuale di tali oneri, la cui assenza rende l’assertiva di dubbia attendibilità. La modesta dimensione demografica dell’ente non costituisce, di per sé, causa giustificativa della mancata implementazione di un sistema di audit interno adeguato al flusso di risorse PNRR.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, sul progetto PNRR “Shifting to electric mobility”, finanziato per un valore complessivo di 1.100.000,00 euro, del quale è soggetto attuatore il Comune di Piano di Sorrento, in qualità di componente del progetto “Smart coast network” della Città Metropolitana di Napoli. L’istruttoria, avviata nel luglio 2025, mirava ad accertare lo stato di avanzamento procedurale e finanziario dell’intervento, la corretta gestione contabile delle risorse e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni. Dalla consultazione del sistema ReGiS emergevano un avanzamento finanziario pari al 3,3% e l’assenza di pagamenti approvati, dati che hanno indotto l’Ufficio di controllo a richiedere chiarimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dei chiarimenti forniti dall’ente, che ha ricostruito le procedure di affidamento, evidenziando l’avvenuto espletamento delle gare per i lotti di fornitura e l’affidamento diretto dei lavori, e ha giustificato il disallineamento dei dati ReGiS con la mancata validazione del rendiconto di progetto. La Sezione ha tuttavia concentrato la propria attenzione su due specifici profili di criticità. In primo luogo, con riguardo alla sostenibilità economica dell’investimento, è emerso come il responsabile del settore economico-finanziario si sia limitato ad affermare che la maggiore spesa corrente non avrebbe pregiudicato gli equilibri di bilancio, senza produrre alcuna stima degli oneri di gestione e manutenzione dei beni acquisiti. Tale carenza informativa, rileva la Corte, rende l’assertiva di dubbia attendibilità, specialmente considerando le dimensioni dell’ente e la necessità di applicare il principio contabile di cui all’All. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.
In secondo luogo, il Collegio ha giudicato non condivisibile la scelta dell’amministrazione di non implementare un sistema di audit interno, motivata con la consistenza demografica del comune. La gestione di un cospicuo flusso di risorse PNRR impone, ad avviso della Sezione, l’adozione di presidi di controllo proporzionati ma effettivi, capaci di prevenire frodi, corruzione e doppio finanziamento. La mera verifica a campione di atti e l’utilizzo di strumenti informatici non sono stati ritenuti sufficienti a garantire un controllo strutturato ed efficace.
Nel dispositivo, la Corte dei conti ha rilevato la presenza dei profili critici descritti e ha disposto la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale e al Sindaco, nonché l’invio di una relazione di aggiornamento sullo stato del progetto entro il 15 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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