Pensione di reversibilità all’orfano inabile: cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 297 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità del figlio orfano maggiorenne, convivente e nullatenente, presuppone l’inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro accertata con riferimento al momento del decesso del genitore. Il requisito medico-legale non coincide con la generica invalidità, ma esige che le commissioni mediche dell’INPS ne accertino lo specifico profilo di inabilità al proficuo lavoro. Riconosciuto in via amministrativa il trattamento, con liquidazione degli arretrati dalla data della domanda, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per conseguimento del bene giuridico richiesto. La compensazione delle spese è giustificata quando il ricorso sia stato proposto mentre il procedimento amministrativo di determinazione della pensione era ancora in corso.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità della madre, già titolare di pensione, con la quale conviveva ed era fiscalmente a carico, priva di reddito. Espone di essere affetta da gravi patologie e di trovarsi in condizione di totale e permanente inabilità lavorativa, accertata dalla competente commissione medica, con necessità di assistenza continua.
Dopo la domanda amministrativa rimasta inevasa, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la prestazione, nella misura del 70% della pensione goduta dalla de cuius, con arretrati, interessi e spese. L’INPS, costituitosi, ha riferito di aver erogato la pensione con tutti gli arretrati dalla data della domanda, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico individua la questione nel diritto alla pensione di reversibilità del figlio orfano convivente e nullatenente, che al momento del decesso del genitore versi in condizione di inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. La Corte chiarisce che il requisito medico-legale va inteso proprio in questa specifica accezione e che le commissioni mediche dell’INPS sono tenute ad accertare tale profilo, non una generica condizione di invalidità.
Esaminati i documenti di causa, il giudice rileva che l’INPS ha attestato il riconoscimento dei requisiti di legge, il diritto alla prestazione e la liquidazione degli arretrati dalla data della domanda. Il bene giuridico richiesto dalla ricorrente risulta così conseguito in via amministrativa.
Su queste basi la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. La definizione non è quindi determinata da un accertamento giudiziale sul merito del diritto, ma dal sopravvenuto soddisfacimento della pretesa: la verifica dei requisiti, inizialmente riservata al giudice, è stata compiuta dall’ente previdenziale con esito favorevole.
Quanto alle spese, il giudice le compensa, considerando che il ricorso è stato depositato tre mesi dopo il verbale della commissione medica, mentre il procedimento per la determinazione della pensione era ancora in corso di predisposizione. L’INPS stava infatti verificando gli ulteriori requisiti della vivenza a carico e della nullatenenza. Nulla è disposto per le spese di giudizio, stante la gratuità del relativo procedimento.
Nota della Redazione
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