Parere negativo sulla costituzione di società mista per progetto PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 52 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti rende, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, sulla deliberazione di costituzione di una società mista a partecipazione pubblico-privata è negativo quando l’atto deliberativo dell’ente non contenga un’analitica motivazione in ordine alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere motivazionale non è assolto dal richiamo alla forma societaria prescelta, alla sua versatilità o ai vincoli di spesa imposti dal Tusp, né dalla sola disponibilità del finanziamento. Rileva, in senso ostativo, la mancata attuazione del piano finanziario e il mancato rispetto del cronoprogramma, che rendono inattuali le previsioni di business plan e impediscono di apprezzare l’effettiva realizzabilità del progetto.
Il Fatto
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, ente pubblico di ricerca vigilato dal Mur e sottoposto al controllo della Corte dei conti, è risultato aggiudicatario di un finanziamento Pnrr per il progetto denominato TRITION, finalizzato alla creazione di un’infrastruttura tecnologica di innovazione. In attuazione delle prescrizioni dell’avviso ministeriale, l’ente ha avviato un percorso di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, deliberando la costituzione di una società mista a responsabilità limitata a capitale maggioritario privato.
Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, l’ente ha approvato in via definitiva gli atti prodromici e l’avviso di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato, trasmettendo il provvedimento alla Corte dei conti per il parere di conformità. L’operazione prevede un conferimento pubblico pari al 49 per cento del capitale sociale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto affermato la propria competenza, richiamando l’art. 5, comma 4, del Tusp, che la individua per gli atti degli enti assoggettati a controllo ai sensi della legge n. 259 del 1958, qual è l’Istituto, sottoposto a controllo con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1978. Ha escluso che l’operazione presenti profili di collegamento con altre contestuali operazioni di enti ricadenti nella competenza di Sezioni diverse, tali da imporne l’attrazione alle Sezioni Riunite.
Nel merito, la Corte ha verificato la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 4, 5, 7 e 8 del Tusp. Sotto il profilo della forma, la deliberazione dell’organo amministrativo è apparsa conforme all’art. 7, comma 1, lett. d), e la scelta del socio privato mediante procedura di evidenza pubblica coerente con il comma 5. Ha però rilevato che gli atti trasmessi non recano alcuni elementi richiesti dall’art. 2463 cod. civ., non essendo ancora stata attivata la procedura di selezione del socio.
Quanto al vincolo finalistico, la Sezione ha ritenuto integrato il requisito dell’art. 4 del Tusp, in virtù del richiamo dell’art. 4-bis alle attività di ricerca per gli interventi del Pnrr. Ha tuttavia evidenziato che il tempo residuo per l’attuazione appare esiguo, richiamando le perplessità del Collegio dei revisori e il rischio di slittamento contemplato nella matrice dei rischi.
Il nucleo del rilievo riguarda la sostenibilità finanziaria, rispetto alla quale la Corte ha richiamato la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 delle Sezioni Riunite, che ne distingue il profilo oggettivo e quello soggettivo. La motivazione è parsa carente: il ricorso alla forma societaria, la sua versatilità e i vincoli di spesa del Tusp non valgono a dimostrare efficacia, efficienza ed economicità. Il piano finanziario risulta inattuale, non attuato da alcun socio, e disallineato rispetto alle previsioni di business plan, con dati non raccordati. Anche la disciplina europea in materia di aiuti di Stato è stata oggetto di sola attestazione, a fronte dell’obbligo espresso per i soggetti attuatori.
La Sezione ha quindi reso il parere in senso negativo, con riserva di ogni ulteriore valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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