Esenzione IRPEF estesa a tutte le pensioni delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 44 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie tra il pensionato e l’INPS, aventi ad oggetto l’accertamento del diritto alla corresponsione dei ratei pensionistici al lordo delle ritenute fiscali, appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di rapporto previdenziale e non tributario. Il beneficio dell’esenzione dall’IRPEF, previsto per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, senza che sia richiesta alcuna correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. La norma, nel suo tenore letterale, non opera distinzioni tra pensioni dirette e indirette, né richiede che il trattamento trovi fonte nell’infermità che ha dato luogo allo status di vittima del dovere.
Il Fatto
Un Aiutante, che aveva conseguito con decreto ministeriale del 4 luglio 2019 lo status di “Equiparato alle Vittime del Dovere” per un’infermità contratta in servizio e causalmente connessa all’attività prestata a bordo di unità navali, chiedeva all’INPS, con istanza del 3 giugno 2024, l’applicazione dell’esonero dall’imposizione fiscale sul proprio trattamento pensionistico diretto. L’INPS respingeva l’istanza, negando il beneficio in quanto la pensione non sarebbe stata maturata ai sensi della legge n. 206/2004, non avendo quale presupposto specifico lo status di vittima del dovere. Avverso il silenzio-rifiuto, il ricorrente adiva la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto all’esenzione e la condanna dell’Ente previdenziale alla corresponsione dei ratei al lordo delle imposte.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha preliminarmente rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate, affermando che la controversia ha ad oggetto il rapporto previdenziale tra pensionato ed ente previdenziale, e non il rapporto tributario con il fisco. La richiesta di corresponsione dei ratei al lordo delle ritenute attiene al legittimo creditore della somma, restando estraneo l’esercizio del potere impositivo, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice contabile. La Corte richiama, in tal senso, l’indirizzo delle Sezioni Unite e la più recente giurisprudenza delle sezioni regionali, evidenziando come la soluzione opposta costringerebbe il pensionato a una tutela frammentata e inefficiente.
Nel merito, la Corte ritiene il ricorso fondato alla luce del tenore letterale dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, il quale estende i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari, senza richiedere alcuna correlazione tra la pensione e l’evento lesivo. La norma, nel suo dato testuale, non opera distinzioni tra trattamenti diretti e indiretti, né richiede che la pensione tragga fonte dall’infermità che ha determinato lo status. Tale lettura è avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità del 2024, richiamata anche dall’amministrazione finanziaria nella Risoluzione n. 68 del 2025.
Il Collegio rileva che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 4 dicembre 2025, n. 68, e l’INPS, con la circolare n. 51 del 30 aprile 2026, si sono uniformati a tale orientamento, riconoscendo la non assoggettabilità alle imposte sul reddito di tutti i trattamenti pensionistici di cui sia titolare chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere o di equiparato, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.
Accertato il diritto all’esenzione, la Corte, al fine di evitare un duplice esborso a carico dell’ente previdenziale, ha differito gli effetti economici della pronuncia a partire dal cedolino pensionistico del mese di luglio 2026. Le spese processuali sono state compensate, tenuto conto del riconoscimento, ancorché non tempestivo, del diritto del ricorrente e della necessità di attendere le istruzioni applicative di dettaglio.
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Nota della Redazione
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