Consegnatari di beni immobili esclusi dall’obbligo di conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 242 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali è qualificabile come agente amministrativo per debito di vigilanza, non come agente contabile per debito di custodia. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico di beni mobili, secondo una gestione di cassa o di magazzino con esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui deriva un obbligo restitutorio; tale struttura è incompatibile con la gestione di beni immobili. Ne consegue che il consegnatario di soli immobili non è tenuto alla resa del conto giudiziale e il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è improcedibile per mancanza dell’oggetto. La disciplina di contabilità dello Stato conserva valenza generale e integra la norma dell’art. 93 del T.U.E.L., che non distingue tra beni mobili e immobili.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente convenuto quale consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2021. Il Magistrato relatore, con la relazione di deferimento, ha prospettato che il conto presentato elenca la generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza, con conseguente insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
La Procura regionale ha depositato conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato la relazione e il Pubblico Ministero ha concordato, instando negli stessi termini. La questione preliminare attiene alla perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari tenuti alla resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Richiama poi gli artt. 22, 32 e 33 dello stesso Regolamento, dai quali emerge che gli oggetti mobili sono dati in consegna a agenti responsabili mediante inventario, che i consegnatari di beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione contabile e che il conto giudiziale si riferisce ai beni avuti in consegna secondo specie, qualità e valore, con responsabilità per deficienza o mancata giustificazione.
Il riferimento decisivo è all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, che distingue il consegnatario per debito di custodia, qualificato come agente contabile, dal consegnatario per debito di vigilanza, qualificato come agente amministrativo. Solo il primo è obbligato alla resa del conto giudiziale; il secondo no. La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.
Quanto all’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili, il Collegio ne propone un’interpretazione sistematica, non potendo prescindere dalla perimetrazione discendente dalla contabilità di Stato. Le divergenze lessicali tra le due discipline non autorizzano nozioni distinte e l’uniformità del giudizio di conto, ora disciplinato nella parte terza del d.lgs. n. 174/2016, conferma la lettura unitaria.
La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui sorge un obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di immobili, come affermato da plurimi arresti contabili richiamati. Nel caso concreto il conto contiene una elencazione generale dei beni in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino.
Il convenuto è dunque qualificabile come agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di decisione in rito e in assenza di costituzione.
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Nota della Redazione
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