Parere paesaggistico su condono sismico va motivato in concreto (TAR Campania n. 8235 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere espresso dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di condono edilizio relativo a immobile sottoposto a vincolo paesaggistico non è soggetto al termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, ma allo spatium deliberandi di 180 giorni stabilito dall’art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, con conseguente formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile. Il parere sfavorevole della Soprintendenza è vincolante e preclude il rilascio del titolo in sanatoria. È tuttavia illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego che fondi la non sanabilità dell’opera sul richiamo alle tipologie del c.d. terzo condono, laddove, trattandosi di immobile danneggiato dal sisma, trovi applicazione l’art. 25 del d.l. n. 109/2018. La non conformità alle prescrizioni del PTP non può essere argomentata con il solo richiamo al vincolo o alla generica qualità del sito, essendo necessaria una valutazione concreta di incompatibilità.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per un edificio realizzato in assenza di titolo nel territorio di un Comune interessato da vincolo paesaggistico e ricadente in zona disciplinata dal Piano Territoriale Paesistico dell’Isola di Ischia. L’immobile è stato gravemente danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017, con esito di inagibilità.

Dopo il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, il Comune ha trasmesso l’istanza alla Soprintendenza, che ha dapprima comunicato un preavviso di rigetto e poi ha espresso parere negativo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria. La ricorrente ha impugnato tale parere davanti al TAR e, con motivi aggiunti, anche il successivo parere contrario del responsabile del paesaggio comunale, che si è uniformato al primo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo. Il parere della Soprintendenza, pur avendo natura endoprocedimentale, è vincolante e idoneo a determinare un arresto procedimentale: l’interessato ne ha quindi facoltà di impugnazione, tanto più che i motivi aggiunti hanno esteso il gravame all’atto conclusivo del procedimento.

Nel merito, i giudici ritengono infondata la censura sulla tardività del parere. Al condono edilizio in area vincolata non si applica la procedura ordinaria dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004: la Soprintendenza fruisce di un termine di 180 giorni, il cui decorso integra silenzio-rifiuto impugnabile. Non trovano pertanto applicazione né l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990 né il silenzio c.d. devolutivo. La disciplina del condono, di natura speciale e derogatoria, esclude il richiamo alle regole generali. Del resto, il dissenso motivato dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica preclude comunque il rilascio del titolo in sanatoria.

Sono invece accolte le censure relative al difetto di motivazione e all’istruttoria carente. Il parere della Soprintendenza si fonda su un apparato argomentativo scarno, imperniato su due assunti. Il primo è l’esclusione dell’opera dalle tipologie sanabili previste dall’Allegato I della legge n. 326/2003: il riferimento è erroneo, perché, trattandosi di immobile danneggiato dal sisma, opera l’art. 25 del d.l. n. 109/2018, che richiama le disposizioni dei Capi IV e V della legge n. 47/1985, con esclusione delle limitazioni del terzo condono.

Il secondo assunto è la generica non conformità al PTP. Su questo punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il diniego di nulla osta paesaggistico esige una motivazione esaustiva circa la concreta incompatibilità dell’opera con i valori tutelati, indicando le specifiche ragioni del contrasto. Il mero richiamo alla sussistenza del vincolo o alle prescrizioni del piano non è sufficiente, tanto più che la Commissione per il paesaggio si era già espressa favorevolmente.

È conseguentemente illegittimo, per illegittimità derivata, anche il parere contrario del responsabile del paesaggio comunale, adottato in conformità al parere della Soprintendenza e privo di autonoma valutazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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